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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29286/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità del motivo. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma della sentenza di condanna già pronunciata nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona per furto con strappo. L'unico motivo dedotto denunciava l'assenza e l'illogicità della motivazione della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto privo di specificità: si risolveva in una critica generica e assertiva alla motivazione, senza indicare in modo puntuale quali passaggi del ragionamento decisorio fossero illogici o carenti.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di motivazione può essere dedotto in cassazione solo con censure specifiche e puntuali; una critica generica e assertiva non è idonea a sostenere il ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a contestare in modo generico la motivazione della sentenza impugnata, senza individuare specificamente i passaggi argomentativi censurati.
  • La deduzione del vizio di illogicità o carenza motivazionale richiede un confronto puntuale con il percorso logico-argomentativo della decisione di merito; l'assenza di specificità rende il motivo meramente assertivo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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