Sentenza n. 914/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'annullamento provvedimento emesso dal Questore di Agrigento in data 05.09.2025. notificato all'interessato il 05.09.2025 , di manifesta irricevibilità , inammissibilità ed improcedibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 08.07.2025 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Agrigento che ha dichiarato irricevibile, inammissibile e improcedibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel 2002, aveva ottenuto il 18 agosto 2023 un permesso di soggiorno per protezione speciale dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale. In data 8 luglio 2025 aveva chiesto la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma il Questore di Agrigento aveva dichiarato l'istanza manifesta irricevibile, inammissibile e improcedibile. Sono stati dedotti: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, per erronea interpretazione della nozione di disciplina previgente e del regime transitorio; 2) violazione del principio di buona amministrazione e ragionevolezza ex art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento questorile. Ha ritenuto che le censure potessero essere esaminate congiuntamente e ha dato continuità alla propria giurisprudenza, richiamando anche il Consiglio di Stato. Secondo il giudice, il regime transitorio introdotto dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023 consente la conversione dei permessi per casi speciali quando ricorrono le condizioni individuate dalla disciplina previgente, tra cui il rilascio del permesso prima del 5 maggio 2023 se ancora valido, il rilascio successivo in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale relativa a una domanda di protezione speciale presentata prima di tale data, oppure la presentazione dell'istanza di conversione prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Nel caso concreto il permesso per protezione speciale era stato rilasciato il 18 agosto 2023, ma il giudice ha ritenuto applicabile il regime transitorio sulla base della disciplina e dell'interpretazione richiamate nel provvedimento, ritenendo illegittimo il diniego del Questore. È stata disposta l'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato, impregiudicati gli ulteriori accertamenti dell'Agenzia delle Entrate. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
La disposizione transitoria è interpretata nel senso che la convertibilità del permesso per protezione speciale dipende dalle condizioni previste dalla disciplina previgente e non consente di introdurre ulteriori condizioni ostative non desumibili dal dato letterale.
art. 7, comma 1, d.l. n. 20/2023
La disposizione ha abrogato l'art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998, determinando il venir meno della generale convertibilità dei permessi per protezione speciale, salva la disciplina transitoria.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
La disciplina transitoria riguarda i permessi per protezione speciale rilasciati sulla base delle condizioni previste da tale disposizione.
art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
La sua abrogazione ha reso necessaria una norma di salvezza per tutelare la convertibilità dei titoli rilasciati secondo la disciplina previgente.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento dei principi di buona amministrazione e ragionevolezza dedotti dal ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha fondato l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La disciplina transitoria introdotta dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, deve essere interpretata secondo il dato letterale e non consente di aggiungere condizioni ostative implicite alla conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale.
- La novella che ha abrogato la generale convertibilità dei permessi per protezione speciale non incide, nei limiti stabiliti dalla norma transitoria, sulla facoltà di conversione dei titoli rilasciati secondo la disciplina previgente e ancora validi.
- La norma di salvezza sulla convertibilità dei permessi per protezione speciale tutela l'affidamento dello straniero nella possibilità di trasformare il titolo in un permesso per motivi di lavoro, quando ricorrono le condizioni previste dal regime transitorio.
- La disciplina transitoria relativa alla convertibilità dei permessi per protezione speciale, in quanto eccezionale rispetto alla nuova disciplina, non può essere applicata analogicamente a titolari di permessi di soggiorno diversi da quelli espressamente contemplati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 687/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →