Sentenza n. 5166/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, negli estremi non conosciuta; - della determinazione direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022 adottata dalla Giunta Regionale, Direzione regionale salute e welfare; - dell’allegato 1 alla determinazione direttoriale n. 13106/2022; - dell’allegato 2 alla determinazione direttoriale n. 13106/2022; - della delibera aziendale dell’ASL Umbria 1: DGR n. 1118 del 14 novembre 2022; - della delibera aziendale dell’ASL Umbria 2: DGR n. 1773 del 15 novembre 2022; - della delibera aziendale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia: DGR n. 366 del 11 novembre 2022; - della delibera aziendale dell’Azienda Ospedaliera di Terni: DGR n. 145 del 10 novembre 2022; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o in-direttamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lett. b) della L. n. 228/2012, dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del TFUE; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex art. 64 c.p.a
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 e di quantificazione degli obblighi di payback a carico della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, gli atti regionali e aziendali dell’Umbria nonché gli ulteriori atti presupposti e consequenziali diretti a quantificare e richiedere il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018. Ha dedotto vizi derivanti dall’illegittimità costituzionale delle norme primarie disciplinanti il meccanismo del payback sui dispositivi medici e vizi propri degli atti impugnati. Ha inoltre chiesto, in via subordinata, la rimessione delle questioni alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché l’accertamento del diritto di accesso agli atti relativi alla quantificazione della spesa regionale e degli oneri di ripiano.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito, le questioni di legittimità costituzionale, il rinvio pregiudiziale UE e la domanda di accesso. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha qualificato la situazione come sopravvenuta carenza di interesse, e non come cessazione della materia del contendere, poiché l’interesse all’annullamento degli atti impugnati non risultava più utile dopo il fatto sopravvenuto costituito dal versamento della quota ridotta. Il giudice ha inoltre rilevato che non erano stati adempiuti gli specifici obblighi comunicativi posti dalla novella normativa a carico delle Regioni e delle Province autonome. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
La disposizione ha previsto una definizione mediante versamento del 25 per cento degli importi di payback relativi agli anni 2015-2018 e ha reso sostanzialmente inutile la prosecuzione del giudizio sugli atti di quantificazione degli obblighi, determinando il sopravvenuto difetto di interesse.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale base normativa degli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici oggetto della definizione prevista dalla novella del 2025.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato con riferimento ai provvedimenti regionali e provinciali di quantificazione degli importi e agli effetti dell’eventuale inadempimento delle aziende.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha disciplinato la celebrazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 64 c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente quale base della richiesta di ordine di esibizione della documentazione non rilasciata; la domanda non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un atto o di un fatto che renda sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, anche quando l’amministrazione non abbia integralmente soddisfatto l’interesse mediante un proprio provvedimento.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’operato successivo della pubblica amministrazione sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato; essa si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando un atto o un fatto sopravvenuto rende inutile la decisione giudiziale.
- Quando il ricorrente dichiara di avere aderito a un meccanismo normativo sopravvenuto di definizione dell’obbligazione controversa mediante il pagamento di una quota ridotta, la prosecuzione dell’impugnazione degli atti relativi alla quantificazione originaria può risultare priva di utilità concreta, con conseguente improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →