Cassazione Penale, Sentenza n. 33853/2024 del 05/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Dinoia impugnava l'ordinanza con cui il GIP, giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sanzione accessoria amministrativa illegale della revoca della patente disposta con decreto penale di condanna e l'aveva sostituita con la sospensione della patente per la durata di un anno. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione degli artt. 666 e 676 c.p.p. e dell'art. 183 disp. att. c.p.p., sostenendo che il Giudice dell'esecuzione poteva solo revocare la sanzione illegale e non sostituirla con altra sanzione ritenuta non predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, perché configurandosi come esercizio di potestà discrezionale non consentita ai sensi delle norme richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, una volta revocata la sanzione accessoria illegale (la revoca della patente), il giudice dell'esecuzione potesse e dovesse sostituirla d'ufficio con la sanzione accessoria amministrativa prevista dalla legge (la sospensione della patente), poiché quest'ultima è prevista per legge e individuata nella misura minima di un anno, senza necessità di esercizio di potere discrezionale. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che confermano la possibilità di sostituzione quando la sanzione sostitutiva sia determinata per legge o determinabile senza discrezionalità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 186
art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies
La normativa sulla guida sotto l'effetto di alcool/alcoolici era la base della sanzione accessoria della revoca della patente; la difesa sosteneva l'illegittimità della revoca in base a tali disposizioni, ma la Corte ha ritenuto che, revocata la misura illegale, possa essere applicata la sanzione accessoria prevista dalla legge (sospensione) se determinata nella specie e nella durata.
Codice di procedura penale
art. 666 e art. 676 c.p.p.; art. 183 disp. att. c.p.p.
Il ricorrente invocava queste norme per sostenere che il giudice dell'esecuzione non potesse sostituire la sanzione accessoria con altra non predeterminata dalla legge. La Corte ha invece interpretato le norme nel senso che il giudice dell'esecuzione può sostituire una sanzione accessoria illegale con una sanzione accessoria obbligatoria prevista dalla legge quando la specie e la durata sono determinate o determinabili senza discrezionalità.
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014; Sez. 1, n. 35457 del 11/05/2021; Sez. 4, n. 34653 del 03/06/2010
I precedenti richiamati confermano che il giudice dell'esecuzione può rilevare e correggere l'applicazione di pene accessorie extra o contra legem sostituendole con quelle previste dalla legge quando queste siano determinate o determinabili senza discrezionalità, e che l'omissione di applicare una sanzione accessoria di diritto è illegittima.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può sostituire d'ufficio una sanzione accessoria amministrativa illegale con un'altra sanzione accessoria prevista dalla legge quando la specie e la durata della sanzione sostitutiva sono determinate o determinabili senza esercizio di discrezionalità.
- La revoca di una sanzione accessoria ritenuta contra o extra legem non impedisce che sia applicata, al suo posto, la sanzione accessoria che la legge impone di diritto, se essa è predeterminata nella specie e nella misura minima o è altrimenti determinabile con criteri oggettivi.
- Se la sanzione accessoria alternativa non è prevista in modo determinato dalla legge o la sua applicazione richiede valutazioni discrezionali, il giudice dell'esecuzione non può sostituirla e l'intervento dovrà avvenire mediante i rimedi e le procedure previste dal codice.
- Le impugnazioni per presunte violazioni procedurali o per illegittimità di una sanzione accessoria rischiano di essere rigettate quando la sostituzione richiesta dal giudice dell'esecuzione si fonda su un obbligo legale e non su scelta discrezionale.
- La soccombenza in sede di cassazione comporta normalmente la condanna alle spese processuali.
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