Sentenza n. 5885/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di rilascio e sgombero di un immobile confiscato definitivamente e occupato dagli appellanti; in appello, sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittimo lo sgombero dell’immobile, già appartenuto a una privata e confiscato con decreto del Tribunale di Caltanissetta. Hanno dedotto: violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, del principio del giusto procedimento, degli artt. 24 e 97 Cost., dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli artt. 6 e 7 CEDU, sostenendo che la mancata comunicazione di avvio avrebbe impedito il loro apporto partecipativo e determinato un’istruttoria incompleta, anche in ordine alla fissazione del termine di rilascio; incompetenza del dirigente che aveva adottato l’ordinanza, assumendo che la competenza spettasse esclusivamente al Direttore dell’Agenzia ai sensi degli artt. 47, comma 2, 111 e 112 del d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001; illogicità, eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, sostenendo che avrebbe dovuto essere valutata la possibilità di consentire la permanenza nell’immobile, eventualmente mediante locazione transitoria o versamento di un’indennità di occupazione, tenendo conto dell’assenza di altra abitazione e della presenza di minori. Gli appellanti hanno inoltre richiamato la necessità delle garanzie partecipative anche nei procedimenti vincolati quando l’apporto del privato possa incidere sull’accertamento dei presupposti di fatto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 823, comma 2, c.c., lo sgombero del bene definitivamente confiscato costituisce esercizio di un potere vincolato e necessitato. La confisca trasferisce il bene, a titolo originario, nel patrimonio dello Stato, imprimendogli una destinazione rigidamente pubblicistica e rendendolo assimilabile ai beni del patrimonio indisponibile statale. L’Agenzia deve quindi assicurare la materiale acquisizione del bene in vista della successiva destinazione istituzionale o sociale, senza necessità di un’ulteriore motivazione dell’ordine di sgombero. La mancata comunicazione di avvio è stata ritenuta superflua ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché la partecipazione degli occupanti non avrebbe potuto condurre a un diverso esito. In ogni caso, gli appellanti non hanno fornito neppure un principio di prova circa l’utilità concreta della partecipazione: la possibilità di chiedere un differimento ai sensi dell’art. 45-bis del d.lgs. n. 159/2011 riguarda la fase esecutiva, mentre l’eventuale locazione transitoria costituisce una scelta negoziale autonoma e non coercibile dell’Amministrazione, inidonea a condizionare l’adozione dello sgombero. È stata inoltre confermata la competenza dirigenziale all’adozione di provvedimenti di autotutela esecutiva dello stesso tipo. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Fondamento del potere dell’Agenzia di procedere alla tutela e alla materiale acquisizione dei beni confiscati, compreso lo sgombero degli occupanti; il relativo provvedimento è vincolato e necessitato.
art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
La confisca definitiva determina il trasferimento a titolo originario del bene nel patrimonio dello Stato.
art. 823, comma 2, c.c.
spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha la facoltà sia di procedere in via amministrativa sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso
Legittima l’esercizio dell’autotutela amministrativa per la tutela e il recupero dei beni pubblici, costituendo ulteriore base del potere di sgombero.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La violazione della comunicazione di avvio non determina l’annullabilità dell’atto vincolato quando l’Amministrazione dimostri o risulti evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto la partecipazione non avrebbe potuto incidere sull’obbligo di sgombero.
art. 45-bis d.lgs. n. 159/2011
La possibilità di chiedere un differimento riguarda l’esecuzione del provvedimento e non incide sulla legittimità o sull’adozione dell’ordine di sgombero.
artt. 111 e 112 d.lgs. n. 159/2011
Non escludono la competenza dirigenziale all’adozione dell’ordine di sgombero, qualificato come provvedimento di autotutela esecutiva.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
È stato invocato dagli appellanti a sostegno della censura di incompetenza, ma il giudice ha confermato la competenza dirigenziale.
Massime di principio
- Lo sgombero di un immobile definitivamente confiscato alla criminalità organizzata costituisce esercizio di un potere vincolato e necessitato, diretto ad assicurare il bene al patrimonio indisponibile dello Stato in vista della sua destinazione a finalità istituzionali o sociali.
- La confisca definitiva trasferisce il bene a titolo originario nel patrimonio dello Stato e gli imprime una destinazione rigidamente pubblicistica, incompatibile con la sua temporanea disponibilità da parte dei precedenti titolari o occupanti.
- In presenza di un ordine di sgombero vincolato e consequenziale alla confisca definitiva, la comunicazione di avvio del procedimento è, di regola, superflua ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché l’apporto partecipativo non può condurre a un diverso contenuto dell’atto.
- La deduzione di possibili soluzioni alternative, quali il differimento dello sgombero o la stipula di una locazione transitoria, non dimostra l’utilità della partecipazione procedimentale quando tali possibilità riguardino rispettivamente la fase esecutiva o scelte negoziali autonome e non coercibili dell’Amministrazione.
- L’ordine di sgombero di un bene confiscato, quale atto di autotutela esecutiva, può essere adottato dal dirigente competente, senza che la competenza esclusiva del Direttore dell’Agenzia in materia di destinazione del bene si estenda automaticamente agli atti esecutivi di rilascio.
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