Sentenza del 10/07/2018 n. 4865 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Fattura - Prestazioni - Lavori eseguiti - Fornitore in fase pre-fallimentare - Nota di credito - Rivalsa - Detrazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la detraibilità dell'IVA pari a 800.000 euro indicata in una fattura del 2009, emessa da una società appartenente allo stesso gruppo per prestazioni di servizi e lavori immobiliari del valore imponibile di 4.000.000 euro. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la detrazione ritenendo generiche o non adeguatamente provate le prestazioni, anche perché i lavori erano stati successivamente sospesi a causa della situazione prefallimentare del fornitore e il contratto era stato disdetto. Nel 2011 era stata emessa una nota di credito di 3.100.000 euro senza rivalsa IVA, in seguito a una transazione commerciale. La contribuente sosteneva invece che i lavori erano stati effettivamente eseguiti, pagati tramite bonifico e documentati mediante le fatture dei fornitori del soggetto emittente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società e rigettato quello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto provata l'effettiva esecuzione dei lavori per 854.372,80 euro, arrotondati a 900.000 euro nella transazione, e quindi certa l'inerenza dei costi. Ha riconosciuto la detraibilità dell'IVA di 800.000 euro relativa alla fattura pagata nel 2009, affermando che la fattura legittima immediatamente la detrazione e che la successiva emissione della nota di credito senza rivalsa IVA non elimina tale diritto, essendo disciplinata dall'art. 26 del D.P.R. 633/1972. È stato inoltre riconosciuto alla società il rimborso IVA di 803.433 euro relativo all'anno 2009, oltre agli interessi maturati e maturandi. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 109 del T.U.I.R. 1986
La norma è stata richiamata per affermare la certezza e l'inerenza dei costi sostenuti e riaddebitati alla società, ritenuti documentati e collegati all'attività economica.
Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina l'emissione delle note di variazione IVA. Nel caso concreto, la successiva nota di credito emessa senza rivalsa IVA non è stata ritenuta idonea a negare la detrazione dell'IVA originariamente assolta, poiché la fattura era stata regolarmente emessa, pagata e riferita a prestazioni effettivamente eseguite.
Massime di principio
- La detrazione IVA può essere riconosciuta quando la fattura è regolare, il pagamento è dimostrato e l'effettività delle prestazioni è provata anche tramite documentazione indiretta, come le fatture dei subfornitori e la documentazione contabile.
- La successiva sospensione o mancata ultimazione dei lavori, dovuta a difficoltà economiche o prefallimentari del fornitore, non esclude automaticamente la detrazione per le prestazioni già eseguite.
- Una nota di credito successiva, soprattutto se emessa senza rivalsa IVA nell'ambito di una transazione, non comporta necessariamente il venir meno della detrazione originaria: occorre verificare la disciplina applicabile e la reale portata della variazione.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi concreti per dimostrare l'inesistenza soggettiva del fornitore o l'inesistenza oggettiva delle prestazioni; il semplice collegamento societario o la genericità iniziale della fattura non sono sufficienti se la prestazione è altrimenti documentata.
- Per sostenere la detrazione è essenziale conservare prova del pagamento, contratti, stati di avanzamento, fatture passive, documentazione dei subfornitori, accordi transattivi e ogni elemento che consenta di ricostruire le attività effettivamente svolte.
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