Cassazione Civile, Ordinanza n. 10876/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2015 relativo a terreni che il contribuente assumeva agevolabili come terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto. In primo grado la domanda era stata respinta, ritenendosi che il contribuente, essendo pensionato e avendo un reddito da pensione superiore a quello agricolo, non potesse fruire del regime agevolato. In appello la CTR aveva confermato il rigetto, affermando che il sopravvenuto trattamento pensionistico escludeva la qualifica di coltivatore diretto, a prescindere dall'origine della pensione, e che erano irrilevanti sia l'iscrizione agli elenchi sia il versamento dei contributi volontari. Il ricorso per cassazione deduceva: (1) nullità della sentenza per errore materiale/inesattezza nell'indicazione della decisione di primo grado; (2) violazione della disciplina IMU e delle norme sui coltivatori diretti per avere la CTR escluso l'agevolazione solo perché il contribuente percepiva pensione; (3) violazione delle norme sull'iscrizione obbligatoria alla previdenza agricola per avere la CTR negato tale requisito per il solo fatto della pensione; (4) vizio di motivazione sulla conferma delle sanzioni amministrative; (5) violazione dell'art. 78-bis d.l. n. 104/2020, quale norma di interpretazione autentica retroattiva, non applicata dalla CTR.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che eventuali errori o omissioni nell'intestazione o nel corpo della sentenza non determinano nullità se dal contesto la decisione è comunque identificabile e non risulta leso il diritto di difesa. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quinto motivo, rilevando che, in materia di IMU sui terreni agricoli, la normativa sopravvenuta di interpretazione autentica ha chiarito che la condizione di pensionato non è di per sé ostativa al beneficio, purché il soggetto mantenga l'iscrizione alla previdenza agricola. La Corte ha ritenuto che, ai fini IMU, dopo l'intervento del 2020, la permanenza dell'iscrizione previdenziale agricola è sufficiente e non è necessario un ulteriore accertamento sulla prevalenza del reddito o sulla sola circostanza del pensionamento. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente per la sopravvenienza della norma interpretativa autentica.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
indica i vizi deducibili in cassazione, rispettivamente violazione di legge e nullità della sentenza/processo
art. 101 c.p.c.
la nullità per inesatta indicazione dei dati della sentenza ricorre solo se vi è lesione del contraddittorio o incertezza sui soggetti/provvedimenti
art. 287 c.p.c.
richiamato quale rimedio di correzione dell'errore materiale
art. 288 c.p.c.
richiamato quale rimedio di correzione dell'errore materiale
art. 13, comma 8-bis, d.l. n. 201/2011
prevede per IMU sui terreni agricoli una disciplina agevolativa per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e che conducono il fondo
art. 6 l. n. 203/1982
richiamata dal ricorrente nei motivi, ma non è sviluppata come decisiva nella ratio della decisione
art. 31 l. n. 590/1965
richiamata dal ricorrente nei motivi, ma non è sviluppata come decisiva nella ratio della decisione
art. 1647 c.c.
richiamata dal ricorrente nei motivi, ma non è sviluppata come decisiva nella ratio della decisione
art. 9 d.lgs. n. 228/2001
richiamato nei motivi e nel richiamo alle agevolazioni tributarie in materia agricola
art. 1 e 2 l. n. 1047/1957
utilizzati per definire, ai fini previdenziali, la qualità di coltivatore diretto
artt. 2 e 3 d.lgs. n. 9/1963
utilizzati per definire, ai fini previdenziali, la qualità di coltivatore diretto
art. 13 del d.l. n. 201/2011
per IMU richiama le definizioni del d.lgs. n. 504/1992 e disciplina l'agevolazione per terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
art. 1, comma 705, l. n. 145/2018
norma interpretata autenticamente dall'art. 78-bis d.l. n. 104/2020 per effetti retroattivi
art. 1, comma 2, l. n. 212/2000
richiamato come parametro della interpretazione autentica in materia tributaria
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228/2001
richiamato dall'art. 78-bis per chiarire che le agevolazioni tributarie comprendono anche i tributi locali
art. 1, d.lgs. n. 99/2004
individua i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
art. 2 d.lgs. n. 504/1992
definisce il terreno agricolo ai fini dell'IMU/ICI e richiede l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
art. 9 d.lgs. n. 504/1992
prevede l'agevolazione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai soggetti qualificati
art. 58 d.lgs. n. 446/1997
individua, ai fini agevolativi, i soggetti iscritti negli elenchi comunali e soggetti all'obbligo assicurativo; la Corte ne rileva il diverso ruolo rispetto alla disciplina IMU successiva
art. 78-bis d.l. n. 104/2020
norma di interpretazione autentica, applicabile retroattivamente, che estende le agevolazioni IMU anche ai pensionati che continuano a svolgere attività agricola e mantengono l'iscrizione nella previdenza agricola
artt. 2, 3 e 53 Cost.
richiamati per escludere profili di illegittimità costituzionale della disciplina interpretata autenticamente
d.lgs. n. 472/1997
richiamato con riferimento alle sanzioni amministrative confermate in appello, poi assorbite
art. 44 Cost.
richiamato quale base della finalità di razionale sfruttamento del suolo e di incentivo all'attività agricola
Massime di principio
- In materia di IMU sui terreni agricoli, la condizione di pensionato non costituisce di per sé causa di esclusione dall'agevolazione, quando il soggetto continui a svolgere attività agricola e permanga l'iscrizione alla relativa previdenza agricola.
- Le norme di interpretazione autentica in materia tributaria, se si collocano entro le possibili opzioni ermeneutiche del testo originario e chiariscono una disciplina già controversa, possono applicarsi retroattivamente senza violare il principio di irretroattività.
- Per i terreni agricoli, occorre distinguere tra requisiti oggettivi della qualificazione del bene e requisiti soggettivi dell'agevolazione: la disciplina IMU valorizza l'iscrizione alla previdenza agricola come indice sufficiente della qualifica fiscale rilevante.
- L'errore materiale nell'intestazione o nell'indicazione di dati della sentenza non determina nullità se il provvedimento è comunque identificabile dal contesto e non risulta compromesso il contraddittorio o il diritto di difesa.
- Quando la Corte definisce la causa nel merito dopo la cassazione, ciò è possibile se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la questione è decisa sulla base della corretta interpretazione della norma applicabile.
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