Cassazione Penale, Ordinanza n. 00951/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, con pena di un anno e otto mesi di reclusione. Dai passaggi dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso riproponevano questioni già dedotte in appello: contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, contestazione della valutazione della recidiva e, in sostanza, della determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente non ha introdotto questioni nuove, mentre la Corte rileva che i giudici di merito avevano già esaminato tali deduzioni e motivato in modo congruo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si limitassero a riproporre questioni già esaminate in appello, che il diniego delle attenuanti generiche fosse giustificato dall'assenza di elementi positivi, che la recidiva fosse correttamente desunta dall'omogeneità con precedenti gravi in materia di associazione mafiosa, stupefacenti e armi, e che tale precedente vissuto criminale fosse legittimamente valorizzato ai fini della pena ex art. 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello e non messa in discussione nel merito dalla Corte di cassazione
art. 133 cod. pen.
criterio legale di determinazione della pena, rispetto al quale il pregresso vissuto criminale dell'imputato può essere congruamente valorizzato
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero
art. 62-bis cod. pen.
richiamato indirettamente per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, negabili in assenza di elementi positivi
Sez. 4, n. 32872 dell'08/06/2022, Rv. 283489 – 01
richiamata a sostegno del principio secondo cui le attenuanti generiche possono essere negate in mancanza di elementi positivi
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271227 - 01
richiamata a sostegno del principio di congruità della motivazione quando essa sia logica e conforme alle risultanze processuali
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni di merito già dedotte in appello e già specificamente esaminate e respinte dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando nel quadro valutativo non emergano elementi positivi idonei a giustificarne la concessione.
- La recidiva può essere desunta dall'omogeneità della nuova violazione con precedenti penali gravi e specifici, e tale precedente percorso criminale può essere utilizzato come parametro per la commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La motivazione del giudice di merito resiste al sindacato di legittimità quando è congrua, логica e coerente con le risultanze processuali; in tal caso la cassazione non può sostituire una diversa valutazione di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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