Cassazione Penale, Sentenza n. 25078/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un’istanza ex art. 671 c.p.p. proposta nell’interesse di un soggetto già condannato in via definitiva per più reati in materia di stupefacenti, volta al riconoscimento della continuazione tra una sentenza del GUP di Napoli (associazione finalizzata al narcotraffico e reati-fine ex art. 73 d.P.R. 309/1990) e una sentenza del Tribunale di Milano (detenzione/cessione di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990). Il giudice dell’esecuzione ha accolto l’istanza, ha individuato come pena-base quella più grave già inflitta nella sentenza di Napoli e ha aggiunto un aumento per il reato satellite della sentenza di Milano, rideterminando la pena complessiva. La difesa ricorre per cassazione deducendo tre censure: (1) violazione di legge per mancata applicazione dei criteri di commisurazione ex art. 133 c.p. nella determinazione dell’aumento per continuazione; (2) vizio di motivazione per manifesta illogicità e sproporzione dell’aumento, ritenuto eccessivo e quasi equivalente alla pena del reato satellite, anche in confronto con l’aumento minimo riconosciuto per la continuazione interna nella sentenza base; (3) motivazione apparente perché il giudice si è limitato a qualificare "equo" l’aumento, senza spiegare i criteri concretamente seguiti. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica, per nuovo esame sulla quantificazione della pena. La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse solo apparente, perché il giudice dell’esecuzione, pur avendo riconosciuto la continuazione, aveva omesso di esplicitare i parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. nella determinazione dell’aumento per il reato satellite, limitandosi a indicare l’importo dell’aumento come "equo". È stato ribadito che il mero rispetto del limite massimo del triplo della pena base non basta a sorreggere l’esercizio del potere discrezionale di commisurazione, occorrendo una motivazione che renda controllabile il percorso logico-giuridico seguito.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione e di rideterminare la pena, ma impone una motivazione controllabile sulla quantificazione degli aumenti.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La pena per il reato continuato va determinata con un aumento rispetto alla violazione più grave; l'aumento per ciascun reato satellite deve essere autonomamente giustificato.
art. 133 cod. pen.
Costituisce il parametro legale per la commisurazione della pena e deve orientare la determinazione dell'aumento per continuazione.
art. 132 cod. pen.
Rileva, insieme all'art. 133 c.p., come criterio discrezionale di commisurazione del trattamento sanzionatorio.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Nel giudizio di esecuzione indica che la violazione più grave coincide con quella per la quale è stata inflitta la pena più grave.
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
La mancanza o apparenza della motivazione sulla quantificazione della pena integra vizio deducibile in cassazione.
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato solo per la riduzione della pena nella sentenza base definita con rito abbreviato.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Reato associativo in materia di stupefacenti assunto come più grave nella pena-base.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Reato-fine in materia di stupefacenti oggetto sia di continuazione interna sia di continuazione in executivis.
Massime di principio
- Nel reato continuato, anche in sede esecutiva, il giudice deve motivare distintamente non solo sulla scelta della pena-base, ma anche sull'entità dell'aumento per ciascun reato satellite, così da rendere verificabile il rispetto del principio di proporzione.
- L'esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena ex artt. 132 e 133 c.p. non può tradursi in una mera indicazione numerica dell'aumento o in formule di stile come "equo": occorre un supporto motivazionale, anche sintetico, che mostri i criteri considerati.
- La congruità dell'aumento per continuazione non può essere valutata solo in astratto rispetto al limite massimo del triplo della pena-base; la motivazione deve consentire il controllo della coerenza della scelta rispetto alla gravità del singolo reato satellite e agli altri illeciti unificati.
- In sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. è compatibile con una lettura unitaria del reato continuato, ma non esonera il giudice dall'individuare separatamente gli aumenti riferiti ai singoli fatti, soprattutto quando siano necessari controlli successivi sul trattamento sanzionatorio.
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