Sentenza n. 856/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti, della determinazione n. 4052 del 25.07.2025 di ARGEA, Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano, che ha rigettato la domanda di variante n. SIAN 54286005894 presentata dalla ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, compresa, ove occorra, la comunicazione di preavviso di rigetto del 24.04.2025 a firma del medesimo Direttore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di approvazione della variante a un progetto finanziato nell’ambito della Misura 4.2 del Programma di Sviluppo Rurale regionale
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto il finanziamento di un progetto comprendente la costruzione di un salumificio, l’acquisto di macchinari e attrezzature e il potenziamento del parco automezzi refrigerati. Successivamente aveva chiesto una variante consistente nell’eliminazione dell’investimento relativo al salumificio e nell’incremento dell’investimento destinato alla logistica e al rinnovo del parco mezzi, con conseguente riduzione della spesa e del contributo. L’Amministrazione aveva respinto la variante ritenendola sostanziale, incompatibile con la conservazione della funzionalità complessiva e della finalità originaria del progetto, nonché non giustificata da circostanze imprevedibili. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 13, lett. f), del bando, sostenendo che la variante non superasse il limite del 50% della riduzione della spesa, conservasse le finalità della misura e fosse giustificata dall’incremento dei prodotti da consegnare e dei costi di trasporto. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito dall’Amministrazione alla modifica della classe di priorità, assumendo che il bando non prevedesse più tale criterio. ARGEA ha eccepito anche il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse l’inadempimento di obbligazioni derivanti dal progetto finanziato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse la legittimità di un provvedimento amministrativo espressivo di potere autoritativo e discrezionale, con il quale ARGEA aveva valutato l’ammissibilità della variante. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il bando consente varianti in corso d’opera solo quando siano necessarie per adeguare il progetto alle effettive condizioni dei luoghi o per renderlo più funzionale, in dipendenza di circostanze rilevanti, non previste né prevedibili al momento della progettazione; richiede inoltre la conservazione della funzionalità complessiva, la coerenza con gli obiettivi della misura e l’invariata finalità originaria del progetto. Il limite quantitativo del 50% alla riduzione della spesa non è sufficiente, da solo, a rendere ammissibile la variante. Nel caso concreto, il progetto originario perseguiva congiuntamente la realizzazione del salumificio e il miglioramento del parco automezzi. L’eliminazione del salumificio avrebbe alterato la funzionalità e lo scopo complessivo dell’iniziativa, non potendosi esaminare atomisticamente i singoli obiettivi. Inoltre, l’incremento delle esigenze di trasporto non costituiva una circostanza sopravvenuta, imprevedibile e ostativa alla realizzazione del progetto: in parte era già emerso prima della domanda di finanziamento e, comunque, il potenziamento del parco automezzi era già una delle finalità originarie. La ricorrente può realizzare tale obiettivo nei limiti inizialmente approvati, ma non sostituirlo all’investimento relativo al salumificio mediante la variante proposta. Il TAR ha ritenuto assorbita ogni questione relativa ai criteri di priorità. Spese compensate per la complessità della fattispecie.
Norme richiamate
artt. 7, 8 e 13, lett. f), del bando della Misura 4.2 del PSR regionale
Qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l’intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all’atto della progettazione, possono essere effettuate delle varianti. [...] Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto [...] Non potranno in ogni caso essere autorizzate varianti in diminuzione che comportino una riduzione superiore al 50% della spesa complessiva ammessa in concessione.
La possibilità di ridurre la spesa entro il limite del 50% non rende automaticamente ammissibile la variante: restano necessari la funzionalità complessiva dell’iniziativa, la coerenza con gli obiettivi della misura, la conservazione della finalità originaria e la presenza di circostanze rilevanti, non previste né prevedibili, che rendano necessaria la modifica.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito di documenti e memorie in vista dell’udienza pubblica.
Massime di principio
- In una procedura di finanziamento pubblico, la variante in corso d’opera è ammissibile soltanto se resta funzionalmente coerente con il progetto approvato, con gli obiettivi della misura e con la finalità originaria dell’iniziativa; il rispetto del solo limite quantitativo previsto dal bando non è sufficiente.
- La sostituzione di una delle finalità essenziali del progetto finanziato con il potenziamento di un’altra componente dell’investimento costituisce alterazione della funzionalità complessiva e della finalità originaria, anche quando la componente potenziata fosse già prevista nel progetto iniziale.
- La variante in corso d’opera presuppone difficoltà realizzative derivanti da circostanze rilevanti, sopravvenute e non prevedibili al momento della progettazione; non giustifica una diversa scelta imprenditoriale volta ad ampliare un investimento già originariamente previsto.
- Il limite del 50% alla riduzione della spesa ammessa opera come condizione necessaria ma non sufficiente per l’approvazione di una variante: devono essere rispettati anche i requisiti sostanziali di coerenza, funzionalità e conservazione della finalità progettuale.
- La controversia sulla legittimità del diniego amministrativo di una variante a un progetto finanziato rientra nella giurisdizione amministrativa quando il diniego costituisce espressione di un potere autoritativo e discrezionale di valutazione dell’ammissibilità della modifica, e non deriva direttamente dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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