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Sentenza

Sentenza del 17/06/2022 n. 19529 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

O.F. aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria n. (---) per Euro 11.250,52 deducendo nullità/illegittimità della pretesa, violazione art. 77 D.P.R. 602/1973 (mancata comunicazione preventiva), violazioni dell'art. 2836 c.c., omessa notifica delle cartelle presupposte, mancata intimazione preventiva e prescrizione/decadenza delle pretese. In primo grado il ricorso fu accolto; la CTR confermò l'annullamento ritenendo dovuta la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria per rispetto del diritto di difesa. Equitalia, contumace in primo grado, propose ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, parziale difetto di giurisdizione (parte delle cartelle riguarderebbero sanzioni per violazioni del Codice della Strada, non tributarie) e vari profili di nullità/formalità documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di Equitalia: ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai crediti di natura non tributaria (sanzioni per violazioni del Codice della Strada e altre sanzioni amministrative) che formavano parte delle cartelle presupposte; ha invece ritenuto che il giudice tributario poteva pronunciarsi sulla parte dell'iscrizione ipotecaria fondata su credito tributario (es. Tarsu). Sui restanti motivi di Equitalia (inammissibilità del ricorso di primo grado per genericità, tardività del ricorso, presunta irretroattività della disposizione che impone la comunicazione preventiva, deduzioni probatorie circa conformità delle copie) la Corte li ha rigettati, richiamando le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.19667/2014) che hanno affermato il principio secondo cui, anche anteriormente alla modifica normativa del 2011, l'amministrazione deve comunicare al contribuente l'intenzione di iscrivere ipoteca per garantire il contraddittorio endoprocedimentale; la mancata comunicazione rende l'iscrizione nulla ma questa conserva efficacia fino a cancellazione giudiziale. In definitiva: declarato difetto di giurisdizione per i crediti non tributari; confermata la necessità della comunicazione preventiva e rigettati gli altri motivi. Non sono state regolate spese a carico del contribuente, essendo questi rimasto non costituito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    Disciplina l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili per crediti erariali. La Corte, richiamando le SS.UU., ritiene che ancor prima della modifica normativa del 2011 l'amministrazione dovesse comunicare al contribuente l'intenzione di iscrivere ipoteca per rispettare il contraddittorio; l'omessa comunicazione determina la nullità dell'iscrizione (pur mantenendo efficacia fino a cancellazione giudiziale).

  • D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis (conv. L. n. 106/2011) - comma 2-bis art. 77

    "l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1"

    La disposizione formalizza l'obbligo di comunicazione preventiva; le Sezioni Unite hanno interpretato tale norma come esplicativa/interpretativa di un obbligo già esistente a garanzia del diritto di difesa.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 18

    Art.2 e la giurisprudenza interpretano la giurisdizione: per le iscrizioni ipotecarie rileva la natura dei crediti che le fondano. Se il provvedimento riguarda crediti tributari e non tributari, la giurisdizione è di entrambi i giudici nei rispettivi ambiti; pertanto la Commissione tributaria non ha competenza sui crediti non tributari (parziale difetto di giurisdizione). L'art.18 è richiamato nelle censure procedurali ma la Corte ritiene che il thema decidendum fosse sufficientemente individuato.

  • Codice Civile, art. 2836

    Norma richiamata dal ricorrente in primo grado per censurare la procedura ipotecaria; nella decisione di legittimità non risulta decisione specifica sul merito di questo articolo, essendo prevalsi profili di giurisdizione e di comunicazione preventiva.

  • Codice Civile, art. 2719

    Richiamato in relazione al disconoscimento di documenti: la Corte ricorda che il disconoscimento di copie segue le regole degli artt.214-215 c.p.c.; una copia fotostatica non autenticata è considerata riconosciuta se la parte non la disconosce in modo specifico e tempestivo.

  • D.P.R. n. 603 del 1973, art. 50; D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26

    Art.50 (atto di esecuzione forzata) è stato ritenuto non direttamente applicabile all'ipoteca; artt.25 e 26 impongono obblighi di conservazione ed esibizione delle cartelle da parte dell'agente della riscossione, ma la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello si basasse soprattutto sull'omessa comunicazione preventiva più che sulla mancata prova della notifica delle cartelle.

Massime di principio

  • Quando un'iscrizione ipotecaria è fondata su più cartelle occorre verificare la natura dei crediti: se sono in parte tributari e in parte non tributari la giurisdizione si divide (giudice tributario per la parte tributaria, giudice ordinario per la parte non tributaria).
  • Anche per iscrizioni anteriori al 2011 l'amministrazione deve garantire il contraddittorio endoprocedimentale comunicando al contribuente l'intento di iscrivere ipoteca; la mancata comunicazione rende l'iscrizione nulla, sebbene questa conservi efficacia fino a che un giudice non ne ordini la cancellazione.
  • Il contribuente che contesta la notifica delle cartelle deve porre il tema in modo chiaro e specifico già nei gradi di merito; in cassazione è necessario che le censure siano adeguatamente esposte nel ricorso per consentire l'esame del motivo.
  • Sulle prove documentali: le copie non autenticate sono considerate valide salvo disconoscimento specifico e tempestivo (prima udienza o prima risposta successiva alla produzione); la genericità del disconoscimento ne preclude l'efficacia.
  • Se si contesta la competenza del giudice tributario occorre sollevare e motivare specificamente l'eccezione e il giudice d'appello deve pronunciarsi sulle questioni di giurisdizione; in caso contrario la Cassazione può dichiarare il vizio e limitare la cognizione del giudice.

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