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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07614/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa al condannato, con decorrenza dal 15 settembre 2025, ritenendo decisiva una trasgressione consistente in un'aggressione ai danni del coniuge. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, con un primo motivo, vizio di motivazione e violazione degli artt. 51-ter ord. pen., 47 e 47-ter ord. pen., sostenendo che la revoca sarebbe stata disposta in modo automatico, senza valutare il positivo percorso trattamentale pregresso, né la reale significatività della condotta del 15 settembre 2025 rispetto alla prosecuzione del rapporto rieducativo; ha inoltre censurato il mancato esame della concedibilità della detenzione domiciliare in luogo della revoca. Con un secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 50 ord. pen., assumendo che il Tribunale avrebbe dovuto valutare anche la sostituibilità della misura con la semilibertà surrogatoria. La memoria difensiva depositata successivamente è stata ritenuta tardiva e quindi non considerata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento ex art. 51-ter ord. pen., il Tribunale di sorveglianza dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare se la misura in esecuzione conservi l'idoneità al recupero sociale e la capacità di fronteggiare il rischio di recidiva, potendo disporre non solo la prosecuzione o la revoca, ma anche la sostituzione con misure più restrittive. Nel caso concreto, il Tribunale aveva motivato in modo congruo sulla gravità della trasgressione, individuata nell'aggressione al coniuge, ritenendola incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento. Quanto alle richieste di sostituzione con detenzione domiciliare o semilibertà, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva documentato di avere formulato in subordine tali istanze davanti al giudice di merito, con conseguente inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza. All'inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 51-ter ord. pen.

    Attribuisce al tribunale di sorveglianza il potere di verificare, in presenza di comportamenti dell'affidato, se la misura mantenga l'idoneità al recupero sociale e possa essere revocata, proseguita o sostituita con altra misura più restrittiva.

  • art. 47 ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di considerare la detenzione domiciliare in alternativa alla revoca dell'affidamento in prova.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta possibilità di sostituire la misura alternativa con la detenzione domiciliare.

  • art. 50 ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il tribunale avrebbe dovuto valutare anche la semilibertà surrogatoria in luogo della revoca.

  • art. 611 comma 1 c.p.p.

    La memoria depositata oltre il termine è stata dichiarata tardiva e quindi non considerata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per subordinare la condanna alla Cassa delle ammende alla verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinato dall'art. 51-ter ord. pen., il tribunale di sorveglianza deve verificare se il comportamento dell'affidato sia incompatibile con la prosecuzione della misura e se essa conservi finalità rieducativa e capacità di contenere il rischio di recidiva.
  • Il giudice di sorveglianza dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta della risposta alla trasgressione dell'affidato, potendo disporre revoca, prosecuzione o sostituzione della misura con altra più restrittiva, purché la decisione sia sorretta da motivazione congrua.
  • La gravità della trasgressione può legittimare la revoca dell'affidamento in prova quando la condotta sia ritenuta incompatibile con il rapporto trattamentale e con la prosecuzione del beneficio.
  • La deduzione in cassazione della mancata considerazione di misure alternative o sostitutive richiede che risulti dagli atti di merito l'effettiva proposizione della relativa istanza; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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