Sentenza n. 5965/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 8606/2025, depositata e resa pubblica il 23.07.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 2864/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di complessivi 2.500 euro sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 8606/2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’accredito di 500 euro sulla Carta docente per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l’inadempimento né fornire giustificazioni. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile, ritualmente notificato e proposto davanti al giudice territorialmente competente; inoltre, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era definitivo e che il Ministero non aveva adempiuto alle statuizioni in esso contenute, né aveva dedotto l’avvenuto pagamento o fornito giustificazioni all’inerzia. Il giudice ha ribadito che l’amministrazione è obbligata a dare esecuzione al giudicato e non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, potendo avere solo una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine ministeriale e subordinandone l’intervento alla richiesta della ricorrente e alla previa verifica dell’eventuale adempimento. È stata respinta, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti; la richiesta potrà essere riproposta in caso di persistente inottemperanza dopo la scadenza dei termini assegnati. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa evidenziata dalla serialità dei ricorsi.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
per l'esecuzione del giudicato
Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione concreta delle statuizioni contenute in un provvedimento giurisdizionale definitivo.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza territoriale del giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR Lazio ha ritenuto sussistente la propria competenza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la domanda è stata respinta allo stato, salva una futura richiesta in caso di persistente inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva; il TAR ha ritenuto tale presupposto integrato.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio di 120 giorni richiamato dal giudice per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dare puntuale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi all’obbligo per ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie.
- L’obbligo di conformazione al giudicato non lascia all’amministrazione discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento; residua soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione, purché sia assicurato il risultato riconosciuto dal giudice.
- La mancata contestazione dell’inadempimento e l’assenza di giustificazioni da parte dell’amministrazione, unite al decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, consentono di accertare l’inottemperanza e di ordinare l’esecuzione entro un termine giudiziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare all’amministrazione in caso di inutile decorso del termine assegnato, previa richiesta dell’interessato e verifica dell’eventuale adempimento sopravvenuto.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando, al momento della decisione, non siano ancora maturati i presupposti per applicarla, ferma la possibilità di richiederla nuovamente in caso di persistente inottemperanza oltre i termini fissati dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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