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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11057/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure formulate non fossero deducibili in sede di legittimità perché dirette a sollecitare una rilettura del compendio probatorio e una nuova valutazione dei fatti, attività riservate al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena per un furto in abitazione aggravato, deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione: carenza e illogicità della motivazione sulla ritenuta responsabilità penale. Secondo la difesa, il quadro probatorio valorizzato dai giudici di merito non sarebbe stato univoco né adeguatamente confermativo della colpevolezza, e il ricorso mirava sostanzialmente a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    La modifica normativa non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una nuova valutazione del fatto o una rilettura delle prove; resta preclusa alla Cassazione l'autonoma ricostruzione del compendio probatorio.

  • L. 20 febbraio 2006, n. 46

    È richiamata come intervento che ha modificato l'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ma senza incidere sulla natura del controllo di legittimità sulla motivazione.

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata a fondamento della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una mera rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle risultanze di fatto già esaminate dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo utile quando il ricorso si limiti a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il sindacato di legittimità resta esterno alla valutazione del merito e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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