Sentenza del 11/08/2016 n. 16975 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva richiesto il pagamento dell'IVA all'importazione relativa all'anno 2005, sostenendo che la merce importata non fosse stata materialmente introdotta nel deposito IVA della società e che, pertanto, non potesse beneficiare del regime di sospensione dell'imposta. L'Agenzia contestava inoltre la rilevanza dell'autofatturazione effettuata dalla contribuente, ritenendo che l'IVA dovesse essere assolta al momento dell'importazione. Con il ricorso per cassazione ha denunciato la violazione della disciplina sui depositi IVA e la contraddittorietà della motivazione della Commissione Tributaria Regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, in linea generale, per beneficiare del regime di sospensione dell'IVA è necessaria l'introduzione fisica dei beni nel deposito fiscale e non è sufficiente un deposito meramente virtuale. Tuttavia, ha ritenuto che l'autofatturazione e la registrazione dell'IVA nei registri degli acquisti e delle vendite, anche se tardive, abbiano assolto l'obbligazione tributaria mediante il meccanismo dell'inversione contabile. La violazione relativa all'utilizzo irregolare del regime del deposito è stata qualificata come formale, senza perdita del diritto alla detrazione e senza configurare un omesso versamento dell'IVA. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Il regime di sospensione dell'IVA per i beni importati richiede, in via generale, la loro introduzione fisica in un deposito IVA; non è sufficiente la sola annotazione o la creazione di un deposito virtuale.
D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 5-bis, convertito dalla L. n. 2 del 2009
La disposizione riguarda le prestazioni di servizi relative a beni custoditi nel deposito IVA, ma non elimina il requisito dell'effettiva custodia fisica dei beni nel deposito.
D.M. 20 ottobre 1997, n. 419, art. 4
La norma disciplina gli adempimenti documentali e non consente di sostituire l'effettiva introduzione fisica dei beni con una presenza meramente documentale.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland
L'irregolare applicazione del regime sospensivo, quando l'IVA sia stata comunque assolta successivamente mediante inversione contabile e resti integro il diritto alla detrazione, costituisce una violazione formale e non giustifica una duplicazione dell'imposta.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
Le censure relative alla violazione di legge e alla contraddittorietà della motivazione sono state ritenute infondate dalla Corte.
Massime di principio
- Per applicare un regime IVA sospensivo collegato a un deposito fiscale o IVA, la merce deve normalmente essere materialmente introdotta e custodita nel deposito; la sola documentazione o un deposito virtuale non sono sufficienti.
- Se il contribuente ha comunque assolto l'IVA, anche tardivamente, mediante autofattura, inversione contabile e corretta registrazione nei registri IVA, l'Amministrazione non può pretendere nuovamente la stessa imposta come omesso versamento.
- La violazione delle modalità di applicazione del regime sospensivo può essere qualificata come formale quando non vi sia un'effettiva perdita di gettito e sia conservato il diritto alla detrazione.
- L'autofatturazione non rende automaticamente regolare l'assenza di introduzione fisica nel deposito, ma può impedire la riscossione dell'IVA all'importazione se dimostra che l'imposta è stata effettivamente assolta attraverso il sistema dell'inversione contabile.
- Non deve verificarsi una duplicazione dell'imposta: occorre distinguere tra irregolarità formali del regime e mancato assolvimento sostanziale dell'IVA.
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