Cassazione Civile, Ordinanza n. 06202/2025 del 08/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio, senza provvedere sulle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1124/2020 della Corte d'appello di Genova, articolando un motivo di ricorso che però non viene specificato nel testo dell'ordinanza. L'Agenzia intimata non ha svolto difese. In pendenza del giudizio di legittimità, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando interviene la rinuncia del ricorrente, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo senza statuire sulle spese, se non ravvisa la necessità di provvedere diversamente.
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