Cassazione Penale, Sentenza n. 50825/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato per motivo diverso da quello dedotto e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste: la condotta contestata non costituiva reato alla data del fatto, essendo la disciplina penale specifica entrata in vigore successivamente.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per difetto di motivazione in relazione alle argomentazioni addotte a sostegno delle richieste di riduzione della pena base e della concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione possibile. Tuttavia la Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio un problema di diritto: all'epoca del fatto (4 aprile 2019) la condotta contestata (possesso di microtelefono cellulare in carcere) non era disciplinata dall'art. 650 c.p., che sanziona l'inosservanza di provvedimenti dell'Autorita' rivolti a soggetti determinati; la violazione del regolamento carcerario, di carattere generale, non integra tale reato. La norma specifica che punisce l'introduzione e la detenzione di cellulari in carcere (art. 391-ter c.p.) e' stata introdotta successivamente e non poteva trovare applicazione retroattiva.
Norme richiamate
art. 650 cod. pen.
La norma punisce l'inosservanza di provvedimenti dell'Autorita' che impongono specifici comportamenti a soggetti determinati. Non si applica alla mera violazione di regolamenti o disposizioni di carattere generale, come il regolamento interno di un istituto penitenziario.
art. 391-ter cod. pen.
"l'accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei detenuti"
Disposizione introdotta per contrastare introduzione clandestina, detenzione e uso abusivo di apparecchi cellulari in carcere; costituisce la fattispecie penale specifica per tali condotte ma, essendo entrata in vigore successivamente al fatto, non poteva essere applicata retroattivamente al caso in esame.
art. 9, comma 1, d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173
Norma di rango legislativo che ha introdotto, tra l'altro, l'art. 391-ter c.p.; utile per collocare temporalmente l'entrata in vigore della fattispecie specifica relativa ai cellulari in carcere.
Regolamento interno dell'istituto penitenziario
Atto di carattere generale rivolto alla collettivita' dei detenuti; la sua violazione puo' avere rilievo disciplinare e amministrativo ma, di per se', non integra il reato previsto dall'art. 650 c.p. che richiede un ordine individuale o diretto a soggetti determinati.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000)
poiche' la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza... l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finche' il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce
Principio secondo cui la Corte puo' verificare e rilevare d'ufficio, finche' il giudizio non sia esaurito sul capo, l'esistenza di cause che escludono la rilevanza penale del fatto; applicato anche quando il reato non era configurabile all'epoca del fatto.
Massime di principio
- L'art. 650 c.p. richiede un provvedimento dell'Autorita' rivolto a persone determinate: la violazione di un regolamento generale (es. regolamento carcerario) non integra automaticamente il reato previsto da tale articolo.
- Quando una nuova fattispecie penale specifica viene introdotta dopo il fatto (es. art. 391-ter per i cellulari in carcere), essa non puo' essere applicata retroattivamente per punire condotte anteriori alla sua entrata in vigore.
- In giudizio di impugnazione la Corte di legittimita' puo' rilevare d'ufficio questioni di diritto che comportano l'insussistenza del fatto o l'estinzione del reato, anche se non dedotte dal ricorrente.
- La violazione del regolamento carcerario puo' comportare responsabilita' disciplinari o amministrative, ma la qualificazione penale richiede la sussistenza dei presupposti normativi del reato invocato.
- In casi simili, verificare prioritariamente: a) la natura della fonte violata (ordine individuale vs regolamento generale); b) la data del fatto rispetto all'entrata in vigore di eventuali nuove norme incriminatrici; c) la possibilita' di rilevare d'ufficio l'assenza di fattispecie penale o cause di estinzione.
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