Cassazione Civile, Ordinanza n. 08596/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di una procedura di amministrazione straordinaria avviata nel 1996 e poi convertita in fallimento nel 2018. I commissari liquidatori, nominati nel 2007, avevano gestito il patrimonio della società e, dopo la cessazione dell'incarico, avevano depositato il conto di gestione sia in sede ordinaria sia presso il tribunale concorsuale. La curatela del fallimento aveva contestato il rendiconto ex art. 75, comma 3, d.lgs. n. 270/1999, lamentando in particolare il pagamento di crediti prededucibili senza previa ammissione allo stato passivo e senza autorizzazione dell'autorità di vigilanza. I ricorrenti hanno sostenuto: 1) che la curatela avesse già consumato il potere di contestazione promuovendo l'azione ordinaria di rendiconto ex art. 263 c.p.c., con conseguente preclusione della contestazione in sede concorsuale; 2) che, per la natura della procedura sottoposta alla vigilanza amministrativa, il conto di gestione non fosse sindacabile dal giudice ordinario e che si fosse formato un giudicato esterno sull'approvazione del rendiconto; 3) che fosse comunque applicabile l'art. 111-bis l. fall., con conseguente legittimità dei pagamenti delle prededuzioni e carenza di potere del giudice nel sindacare scelte gestorie già controllate dall'autorità di vigilanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la previa iniziativa in sede ordinaria ex art. 263 c.p.c. non precludesse la contestazione del rendiconto nella sede concorsuale prevista dall'art. 75 d.lgs. n. 270/1999, perché i due procedimenti hanno natura, funzione e oggetto diversi e la semplice pendenza dell'azione ordinaria non equivale ad approvazione del conto. Ha inoltre escluso che il controllo dell'autorità di vigilanza o l'asserito giudicato esterno impedissero il successivo sindacato giudiziale sul conto depositato presso il tribunale. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi del decreto impugnato, e in parte infondato, affermando che l'art. 111-bis l. fall. non era applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dalla normativa speciale anteriore, dovendosi invece verificare l'esistenza dell'autorizzazione dell'autorità vigilante per il pagamento dei crediti prededucibili. La conseguenza è stata la conferma della non approvazione del conto e la condanna dei ricorrenti alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 270/1999
comma 1; comma 3; comma 4
nelle procedure di amministrazione straordinaria convertite in fallimento il gestore deve depositare il conto e gli interessati possono contestarlo davanti al tribunale; il controllo dell'autorità di vigilanza non esclude il successivo sindacato giudiziale.
art. 263 c.p.c.
l'azione di rendiconto ordinaria è facoltativa, ha natura di cognizione di merito e non preclude, di per sé, la contestazione del conto nella sede concorsuale se non vi sia stata approvazione del rendiconto nel giudizio ordinario.
art. 266 c.p.c.
solo l'approvazione del conto nel giudizio di rendiconto preclude successive contestazioni sul medesimo conto.
art. 310, secondo comma, c.p.c.
l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma salva l'efficacia delle sentenze non definitive di merito passate in giudicato.
art. 111-bis l. fall.
non è applicabile alla procedura speciale di amministrazione straordinaria aperta prima della riforma richiamata; la disciplina speciale anteriore continua a regolare la procedura.
art. 111, secondo comma, l. fall.
richiamato per evidenziare che i pagamenti delle prededuzioni richiedono un provvedimento formale autorizzativo, nella procedura speciale sostituito dal potere dell'autorità amministrativa.
art. 36 d.lgs. n. 270/1999
i commissari gestiscono il patrimonio della società in sostituzione degli amministratori e sono tenuti a rendere il conto della gestione.
art. 16, n. 3, l. fall.
richiamato per fondare l'obbligo del gestore di rendere conto ai successivi organi della procedura.
art. 89, secondo comma, l. fall.
richiamato come base dell'obbligo di rendiconto nei confronti del curatore subentrante.
art. 213 l. fall.
terzo comma; richiamo anche al secondo comma
disciplina speciale del rendiconto del curatore/gestore nella procedura concorsuale, con contestazioni degli interessati davanti al tribunale.
art. 38, secondo comma, l. fall.
evocato in relazione all'eventuale responsabilità personale del curatore/gestore per atti pregiudizievoli alla massa.
art. 1, comma 498, l. n. 296/2006
richiamato per la nomina dei commissari liquidatori nel caso concreto.
art. 8, comma 3, d.l. n. 70/2011
richiamato in relazione all'avvio della conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.
art. 7 l. n. 273/2002
richiamato per la cessazione degli originari commissari straordinari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'azione ordinaria di rendiconto e il rendiconto concorsuale sono rimedi diversi: la prima è facoltativa e finalizzata all'accertamento del rapporto sostanziale e dell'eventuale condanna al pagamento, mentre il secondo è uno speciale controllo della gestione del soggetto nominato nella procedura concorsuale.
- La mera proposizione di un giudizio di rendiconto in sede ordinaria non consuma il potere di contestare il conto depositato nella sede concorsuale, se in sede ordinaria non vi sia stata approvazione del rendiconto; solo il giudicato sull'approvazione del conto preclude ulteriori contestazioni sul medesimo rendiconto.
- La cessazione del processo per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere non produce giudicato sostanziale sul merito, ma lascia fermo soltanto l'eventuale capo di sentenza non definitiva passato in giudicato.
- Nelle procedure concorsuali liquidatorie, il gestore è tenuto ex lege al deposito del conto e gli interessati possono contestarlo davanti al tribunale; il controllo preventivo dell'autorità amministrativa di vigilanza non impedisce il successivo sindacato giudiziale.
- La disciplina speciale dell'amministrazione straordinaria prevale sulla disciplina generale sopravvenuta del fallimento quando la procedura sia stata aperta sotto il vigore della normativa precedente; una norma generale successiva non deroga alla disciplina speciale anteriore se questa continua a regolare il caso.
- Il pagamento di crediti prededucibili nella procedura concorsuale speciale richiede il rispetto delle forme autorizzative previste dalla disciplina applicabile; in mancanza di autorizzazione, il pagamento può essere contestato nel rendiconto.
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