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Sentenza

Sentenza n. 485/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota comunale del 3 settembre 2024, protocollo Servizio notifica n. 608 del 04/09/2024, con la quale, a definizione del procedimento avviato con la nota prot. n. 5215 del 19/01/2024, è stata disposta l'archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 489/2010, e nel punto in cui: a) è stata applicata una sanzione pecuniaria per modifiche prospettiche non sanate, in luogo di ordinare la rimessione in pristino; b) non è stata respinta l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dalla controinteressata in data 19/10/2021, prat. 81P/21, con consequenziale ordine di rimozione dei due velux oggetto di essa istanza; c) non ha annullato in parte la concessione edilizia in sanatoria n. 489/2010, nel punto in cui è stato condonato il soppalco, ordinando la rimozione dello stesso in quanto abusivo; nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 giugno 2025: - della nota comunale prot. n. 24196 del 14/04/2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\8\2025: - della nota comunale del 08/08/2025, protocollo n. 51578.

Giustizia amministrativa202405268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota comunale di archiviazione del procedimento di annullamento d'ufficio della concessione edilizia in sanatoria, successive note comunali sul procedimento di compatibilità paesaggistica e nota interna sull'attività sanzionatoria dell'ente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comproprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la nota con cui il Comune ha archiviato il procedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 489/2010 relativa al mutamento di destinazione d'uso da alberghiero a residenziale, contestando anche la mancata adozione di misure ripristinatorie per la mancata riqualificazione della facciata, la mancata definizione negativa del procedimento di compatibilità paesaggistica relativo a due lucernari e la mancata rimozione di un soppalco ritenuto abusivo. Hanno dedotto violazione della l. 241/1990, del d.P.R. 380/2001, dell'art. 167 d.lgs. 42/2004, della l. 47/1985 e di altre disposizioni edilizie, paesaggistiche e civilistiche, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, violazione del giusto procedimento e mancata istruttoria. In particolare, hanno sostenuto che l'annullamento d'ufficio fosse doveroso per l'inottemperanza alla prescrizione di riqualificazione della facciata; che il Comune dovesse respingere l'istanza di compatibilità paesaggistica dopo il decorso del termine assegnato alla Soprintendenza per il parere; che non fosse sufficiente l'annuncio di future sanzioni pecuniarie; e che la concessione in sanatoria fosse illegittima per carenza della documentazione tecnica, compreso il certificato di idoneità statica del soppalco. Con il primo ricorso per motivi aggiunti hanno impugnato il diniego comunale di definire il procedimento paesaggistico in assenza del parere della Soprintendenza. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti hanno impugnato una nota interna con cui il dirigente comunale rappresentava ai vertici dell'ente la correttezza dell'attività svolta e la natura pretestuosa delle ulteriori istanze.

La decisione

Il ricorso principale è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato respinto: il Comune ha correttamente escluso l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, considerando il tempo trascorso dal rilascio del titolo, l'affidamento maturato, la certezza dei rapporti giuridici e la proporzionalità dell'intervento. Inoltre, la prescrizione relativa alla riqualificazione della facciata era formulata come meramente opportuna e non come condizione di efficacia del titolo, né erano previste conseguenze decadenziali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la nota impugnata conteneva soltanto un'affermazione interlocutoria e infraprocedimentale, priva di lesività, relativa a un potere non ancora esercitato; in ogni caso, la questione era stata superata dal successivo diniego del 14 aprile 2025. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riferito ad annunci di future sanzioni, privi di contenuto lesivo attuale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a rimettere in discussione profili di legittimità della concessione in sanatoria già esaminati con sentenza passata in giudicato e ormai non impugnabili, oltre che perché l'amministrazione aveva già valutato la documentazione relativa al soppalco. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato accolto: ai sensi dell'art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004, il termine di novanta giorni per il parere della Soprintendenza è perentorio quanto alla fase consultiva e al carattere obbligatorio e vincolante del parere, ma il suo inutile decorso non determina né silenzio-assenso né perdita del potere dell'amministrazione procedente di decidere. Il Comune avrebbe dovuto concludere autonomamente il procedimento, valutando la compatibilità paesaggistica e potendo eventualmente considerare un parere tardivo come contributo non vincolante. È stato quindi annullato il diniego del 14 aprile 2025 ed è stato imposto al Comune di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un atto interno e interlocutorio, privo di autonoma lesività. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio richiede la valutazione del tempo trascorso, dell'affidamento, della certezza dei rapporti giuridici, dell'interesse pubblico concreto e del principio di proporzionalità; non è doveroso quando tali presupposti non ricorrono.

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    Il parere della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica deve essere reso entro novanta giorni e il procedimento deve concludersi entro centottanta giorni. Il superamento del termine per il parere fa venir meno il suo carattere obbligatorio e vincolante, senza produrre silenzio-assenso né estinguere il potere dell'organo statale di fornire un contributo partecipativo tardivo; l'amministrazione procedente deve comunque decidere autonomamente.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    L'applicazione della sanzione pecuniaria alternativa al ripristino richiede una valutazione concreta delle condizioni previste dalla disposizione e non può essere contestata in presenza di una mera anticipazione o annuncio privo di contenuto provvedimentale.

  • art. 35, comma 2, lett. b), l. 47/1985

    La censura relativa alla documentazione necessaria per la sanatoria non può essere utilizzata per rimettere in discussione un titolo già scrutinato con sentenza passata in giudicato e divenuto stabile.

  • art. 100 c.p.c.

    È impugnabile soltanto un atto dotato di lesività attuale; dichiarazioni interlocutorie, atti interni e poteri non ancora esercitati non determinano un interesse concreto e attuale all'impugnazione.

Massime di principio

  • L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio rilasciato da lungo tempo non è doveroso per il solo accertamento di un'illegittimità o di un'inottemperanza: l'amministrazione deve valutare concretamente l'interesse pubblico attuale, il tempo trascorso, l'affidamento del destinatario, la certezza dei rapporti giuridici e la proporzionalità della misura.
  • Una prescrizione contenuta in un titolo edilizio non può essere considerata condizionante l'efficacia del titolo o assistita da conseguenze decadenziali quando il provvedimento la qualifica soltanto come opportuna e non prevede espressamente né la condizionalità né le conseguenze della sua inosservanza.
  • Il decorso del termine perentorio di novanta giorni previsto dall'art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 per il parere della Soprintendenza non produce silenzio-assenso e non comporta la perdita del potere di esprimere un contributo tardivo; determina però il venir meno del carattere obbligatorio e vincolante del parere.
  • Dopo la scadenza del termine assegnato alla Soprintendenza, l'amministrazione procedente deve concludere il procedimento di compatibilità paesaggistica con una propria valutazione autonoma. Un eventuale parere tardivo può essere considerato quale apporto partecipativo, ma non vincola la decisione finale, che deve motivare anche l'eventuale adesione alle sue conclusioni.
  • Le dichiarazioni interlocutorie, gli atti interni e gli annunci relativi all'esercizio futuro di poteri sanzionatori non sono autonomamente impugnabili se privi di un contenuto dispositivo e di una lesività attuale. Non è ammissibile sollecitare in sede giudiziale il sindacato su poteri amministrativi non ancora esercitati.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaAutotutela
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaSilenzio della pubblica amministrazione

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