Sentenza del 04/02/2015 n. 316 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PRESUNZIONE DI REDDITIVITÀ IN VIOLAZIONE DELLE NORME SUL MONITORAGGIO - EFFETTO RETROATTIVO - MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE NON RICHIESTA DALL'UFFICIO - Inutilizzabilità della stessa in contenzioso - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione della presunzione secondo cui le attività finanziarie detenute in Stati a fiscalità privilegiata, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, si presumono costituite da redditi sottratti a tassazione. Il contribuente contestava l'applicazione retroattiva della norma e l'eventuale inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio, se non richiesta specificamente dall'Ufficio durante il contraddittorio.
La decisione
La presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 non può essere applicata retroattivamente né ai giudizi già in corso, poiché le norme sulle prove possono avere anche natura sostanziale. È stato inoltre escluso che la documentazione sia inutilizzabile per il solo fatto di essere stata prodotta dopo il contraddittorio: ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, l'inutilizzabilità opera soltanto quando l'Ufficio abbia formulato una richiesta specifica, assegnato un termine e informato il contribuente delle conseguenze della mancata produzione. In assenza di tali presupposti, la documentazione può essere prodotta anche successivamente.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009
Le attività di natura finanziaria detenute in Stati a fiscalità privilegiata, in violazione della normativa sul monitoraggio, si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
La norma introduce una presunzione relativa a carico del contribuente, ma non può essere applicata retroattivamente né utilizzata nei giudizi in corso per fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Art. 32 d.P.R. n. 600/1973
La documentazione non prodotta durante il contraddittorio è inutilizzabile solo se l'Ufficio ha richiesto specificamente quei documenti, ha assegnato un termine per produrli e ha avvertito il contribuente delle conseguenze della mancata produzione. In mancanza di tali condizioni, i documenti possono essere prodotti anche in sede contenziosa.
Massime di principio
- Una presunzione fiscale introdotta da una norma successiva non può normalmente essere applicata a periodi d'imposta anteriori quando incide sull'onere della prova o sulla posizione sostanziale del contribuente.
- Le presunzioni fiscali relative consentono al contribuente di fornire prova contraria; l'Amministrazione non può trasformarle automaticamente in una prova definitiva della sottrazione di redditi a tassazione.
- La preclusione alla produzione di documenti per mancata risposta a una richiesta dell'Ufficio richiede una richiesta specifica, un termine assegnato e un avvertimento chiaro sulle conseguenze della mancata produzione.
- Se l'Ufficio non ha richiesto determinati documenti o non ha rispettato gli obblighi informativi, il contribuente può generalmente produrli anche successivamente, incluso nel contenzioso.
- La valutazione dell'effetto retroattivo e dell'utilizzabilità della documentazione dipende comunque dalla formulazione concreta dell'atto, dalle date rilevanti e dalle modalità con cui si è svolto il contraddittorio.
Testo integrale
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