Cassazione Penale, Sentenza n. 00076/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamenta: 1) violazione di legge e vizio della motivazione perché la Corte d'appello ha ritenuto integrato il reato di oltraggio ai pubblici ufficiali nonostante dai dati emerga che le frasi offensive sarebbero state pronunciate solo in presenza degli agenti operanti (in caserma e prima dell'attenzione dei clienti del bar), per cui non sarebbe provata la presenza di persone diverse dagli agenti; 2) violazione di legge e vizio della motivazione per l'applicazione della recidiva nella massima estensione e in modo incongruente rispetto al minimo edittale, senza specificare la maggiore capacità a delinquere attribuita all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha constatato che la Corte d'appello non ha adeguatamente risposto all'obiezione secondo cui non risultava provata la presenza di più persone diverse dagli agenti al momento delle offese. Ha affermato che per l'integrazione dell'art. 341-bis c.p. è necessaria la prova della presenza di più persone e che la mera possibilità che terzi abbiano udito l'offesa è sufficiente solo quando tale presenza sia accertata. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. L'esito rende privo di rilevanza attuale il secondo motivo.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
Per configurare il reato di oltraggio a pubblici ufficiali previsto dall'art. 341-bis c.p. è richiesto che le espressioni offensive siano proferite in luogo pubblico e alla presenza di più persone; la mera possibilità che terzi abbiano percepito l'offesa non può sostituire la prova della presenza di più persone, salvo che tale presenza sia già accertata
Giurisprudenza, Sez. 6, n. 3079 del 04/12/2024
Sez. 6, n. 3079 del 04/12/2024, Rv. 287506
Conferma il principio che la presenza di più persone è requisito essenziale e che la possibilità della percezione dell'offesa vale solo se la presenza è accertata
Giurisprudenza, Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018
Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466
Richiama la necessità di prova della condizione soggettiva e oggettiva della presenza di terzi per l'integrazione dell'illecito di oltraggio
Giurisprudenza, Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016
Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546
Sottolinea che non basta l'ipotesi o la possibilità logica che terzi abbiano udito l'insulto; è necessaria adeguata prova della presenza di più persone
Massime di principio
- Per il reato di oltraggio previsto dall'art. 341-bis c.p. è indispensabile provare che l'offesa sia stata proferita in luogo pubblico e alla presenza di più persone: la semplice congettura che terzi possano aver udito le parole non è sufficiente.
- Quando la corte d'appello si limita a recepire la motivazione di primo grado deve comunque rispondere specificamente alle obiezioni difensive; la mancata risposta a punti decisivi determina vizio motivazionale rilevante in Cassazione.
- L'accertamento della recidiva deve essere motivato in modo congruo: il giudice deve indicare in che cosa consista la maggiore capacità a delinquere e calibrare la misura dell'aumento di pena in rapporto alla gravità del fatto e al minimo edittale.
- In caso di dubbio probatorio sulla presenza di terzi, il giudice deve valutare le dichiarazioni e le circostanze con riferimento al principio di certezza della prova; se la presenza non è adeguatamente provata, il reato di oltraggio non può ritenersi integrato.
- Se la Corte di cassazione annulla per vizio motivazionale e rinvia, il giudice di rinvio deve esaminare il punto indicato dalla Cassazione alla luce dei principi di diritto richiamati e motivare nuovamente la decisione rispondendo alle critiche già mosse.
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