Cassazione Penale, Sentenza n. 5928/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione dei "tempi morti" e per un travisamento dei fatti circa lo svolgimento di udienze (soprattutto nel mese di agosto); (2) questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 2, c.p.p. per violazione dell'art. 13 Cost., sostenendo che la sospensione ha natura oggettiva e si applica indistintamente a tutti gli imputati, venendo meno il principio di personalità della custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sospensione richiamando l'oggettiva complessità del processo (natura e numero delle imputazioni, rilevanza di reati associativi e di criminalità organizzata, numero di imputati, parti civili e difensori, attività istruttoria residua come integrazione di perizia, trascrizione intercettazioni e audizione di numerosi testi). Ha escluso rilievo alla contestazione sui presunti "tempi morti" in assenza di prova di periodi ingiustificati e ha confermato la natura oggettiva della causa di sospensione secondo orientamento consolidato. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 304, comma 2, rilevando che la disciplina assicura limiti di durata e verifiche in itinere e richiamando precedenti della Corte costituzionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 304 cod. proc. pen., comma 2
consente la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per oggettiva complessità del dibattimento; la causa ha valenza oggettiva e può coinvolgere tutti gli imputati quando la complessità è comune
art. 304 cod. proc. pen., comma 6
stabilisce i limiti massimi della durata della custodia cautelare, costituendo una garanzia che tempera l'applicazione della sospensione
art. 304 cod. proc. pen., comma 5
prevede la facoltà di separazione del processo per certi casi di sospensione ma, come osservato, non si applica alla sospensione di cui al comma 2, confermando la valenza oggettiva di quest'ultima
art. 13 Cost.
tutela della libertà personale; la Corte ha ritenuto che la sospensione ex art. 304, comma 2, non leda l'art. 13 se sussistono basi oggettive, limiti di durata e possibilità di verifica in itinere
Giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 238/1997, 299/2005, 204/2012)
la Corte ha considerato compatibile con la Costituzione la sospensione fondandola sulla complessità oggettiva del dibattimento, purché esistano tutele e limiti temporali
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 5 n. 14863/2020; Sez. 1 n. 28073/2020; Sez. 6 n. 15477/2014)
consolida l'interpretazione secondo cui la causa di sospensione ex art. 304, comma 2, ha natura oggettiva e coinvolge tutti gli imputati quando la complessità del procedimento e l'unitarietà del materiale probatorio lo giustificano
Massime di principio
- In procedimenti complessi (reato associativo, criminalità organizzata, numerosi imputati e prove comuni) l'art. 304, comma 2, c.p.p. può essere applicato in modo "oggettivo" a tutti gli imputati; la sospensione non richiede una valutazione individuale per ciascun imputato purché la complessità sia collettiva.
- Per contestare efficacemente la sospensione occorre dimostrare concretamente che la causa oggettiva non riguarda l'imputato: utile chiedere la separazione del processo o provare l'autonomia della propria posizione (ad es. assenza di connessione con il materiale probatorio comune).
- Le doglianze generiche sui cosiddetti "tempi morti" sono inefficaci senza documentazione di periodi ingiustificati tra udienze; è importante provare pause non motivate e carenza di calendarizzazione effettiva.
- L'attacco di incostituzionalità di art. 304, comma 2, è difficilmente percorribile salvo dimostrare che mancano del tutto le garanzie previste (assenza di limiti di durata, impossibilità di controllo in itinere) e l'assenza di qualsiasi fondamento oggettivo della sospensione.
- Chi ritiene che le esigenze cautelari siano venute meno deve chiedere specificamente la revoca della misura cautelare; la questione della sospensione dei termini è distinta e soggetta a valutazione sulla complessità del dibattimento.
- In fase di impugnazione è strategico documentare con atti processuali e calendario udienze, richiamare la giurisprudenza consolidata e, quando possibile, proporre istanza di separazione o dimostrare il superamento dei limiti di durata ex art. 304, comma 6.
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