Sentenza n. 2768/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione Lavoro, n. 1502/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e condannato il Ministero all’erogazione delle somme corrispondenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Sei docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione Lavoro, n. 1502/2024, pubblicata il 31 dicembre 2024, notificata il 2 gennaio 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per uno o più anni scolastici compresi tra il 2020/2021 e il 2023/2024 e condannato il Ministero a erogare, tramite buoni elettronici di spesa, rispettivamente € 500, € 1.500, € 500, € 1.500, € 1.500 ed € 1.000, oltre interessi o rivalutazione secondo legge. I ricorrenti hanno dedotto l’inottemperanza al giudicato e chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il persistente inadempimento e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è accolto. Il TAR ha rilevato che la sentenza di condanna era passata in giudicato e che risultavano rispettate le formalità e i termini di notificazione; il Ministero, costituitosi, non ha allegato di avere pagato né ha dedotto fatti modificativi o estintivi del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare le Carte del docente e accreditarvi gli importi stabiliti dal giudicato, con interessi legali o rivalutazione, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, se anteriore. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e ulteriore termine di 60 giorni, ponendo gli oneri a carico del Ministero. Ha accolto la domanda di penalità di mora, determinandola in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato al Ministero; il commissario è incaricato anche dell’eventuale pagamento della penale maturata. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 850, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di corresponsione di una penalità di mora, la quale, per espressa previsione normativa, decorre dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell’Amministrazione (v. art. 114, co. 4, lett. e), seconda parte); e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero dell’Istruzione per l’adempimento spontaneo, dovendo a tal punto attivarsi in via sostitutiva il commissario ad acta.
La penalità di mora può essere applicata anche per l’inottemperanza a una condanna pecuniaria; nel caso concreto decorre dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza fino al pagamento spontaneo, ma non oltre il termine assegnato all’amministrazione per adempiere, dopo il quale opera il commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
La resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore delle parti ricorrenti e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.
Nell’eseguire il giudicato, gli importi riconosciuti per la Carta del docente devono essere accreditati con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati secondo la disposizione, entro il termine fissato dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna l’amministrazione a una prestazione pecuniaria, la mancata allegazione del pagamento o di fatti modificativi o estintivi del credito giustifica l’ordine di esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per l’esecuzione sostitutiva e ponendo gli oneri a carico dell’amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche alle condanne aventi a oggetto prestazioni pecuniarie quando l’inadempimento è ingiustificato e l’esecuzione non presenta particolare complessità; la misura può essere parametrata agli interessi legali e limitata al termine assegnato per l’adempimento spontaneo, in modo da evitare un effetto manifestamente iniquo una volta attivabile la tutela sostitutiva.
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