Sentenza n. 1413/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- PERS., con cui veniva disposto il collocamento in aspettativa del -OMISSIS- per infermità che risulta dipendente da causa di servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di collocamento in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio per il periodo dal 3 maggio 2024 al 23 settembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stato collocato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio. Ha dedotto l'errata applicazione della disciplina sull'aspettativa e la violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero della Difesa n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 del 17 gennaio 2024. In particolare, ha sostenuto che i periodi di assenza dipendenti da causa di servizio, e segnatamente quelli relativi a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, non devono essere computati nel periodo massimo di aspettativa fruibile e che l'amministrazione avrebbe invece considerato, o si sarebbe accinta a considerare, il periodo dal 3 maggio al 23 settembre 2024 nel calcolo del limite massimo. La vicenda riguardava precedenti periodi di malattia e aspettativa, nonché un successivo periodo di assenza conseguente a una lesione traumatica occorsa durante un'ispezione igienico-sanitaria. Il ricorrente ha desunto il prospettato computo anche da una ricostruzione anamnestica contenuta in un verbale della Commissione Medica Ospedaliera.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il provvedimento impugnato si limitava a individuare il periodo di aspettativa dal 3 maggio al 23 settembre 2024 e a qualificarlo espressamente come dipendente da causa di servizio, senza contenere alcun conteggio dei periodi massimi di aspettativa fruiti o fruibili e senza affermare che il periodo sarebbe stato computato ai fini del superamento del limite massimo. La circolare ministeriale invocata dal ricorrente stabilisce che i periodi di assenza per ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, pur qualificati come aspettativa, non devono essere computati nel periodo massimo di aspettativa fruibile. L'amministrazione non aveva contestato tale regola e il decreto non lasciava intendere una futura computazione del periodo. La ricostruzione anamnestica contenuta nel verbale della CMO non era idonea a fondare la lesione denunciata: si trattava di un atto endoprocedimentale, non diretto a verificare il superamento del periodo massimo, anteriore al decreto finale e formato quando erano ancora in corso gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio. Il giudice ha quindi escluso l'esistenza di un atto definitivo lesivo, rilevando che il pregiudizio prospettato era ipotetico e futuro. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 905 d.lgs. 66/2010
Disciplina il collocamento in aspettativa del militare per infermità dipendente da causa di servizio; il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi di tale disposizione.
circolare Ministero della Difesa n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 del 17 gennaio 2024, punto 2
si chiarisce fin d’ora che i periodi di assenza di cui alle lettere d, e e g, seppur sanzionati come aspettativa, non devono essere computati nel periodo massimo di aspettativa fruibile
I periodi di assenza per ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, benché qualificati come aspettativa, non concorrono al calcolo del periodo massimo di aspettativa fruibile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- L'impugnazione di un provvedimento amministrativo richiede una lesione concreta e attuale; non è sufficiente il timore di un futuro e ipotetico effetto sfavorevole non ancora disposto dall'amministrazione.
- Quando il provvedimento di collocamento in aspettativa qualifica espressamente l'assenza come dipendente da causa di servizio e non contiene alcun conteggio dei periodi massimi di aspettativa, non può ritenersi già disposto il computo di tale periodo ai fini del superamento del limite massimo.
- Un verbale medico endoprocedimentale e anamnestico, formato prima della conclusione degli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio e non diretto a verificare il superamento del periodo massimo di aspettativa, non dimostra di per sé l'adozione di una definitiva determinazione lesiva sul computo dell'assenza.
- I periodi di assenza per ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, pur potendo essere formalmente qualificati come aspettativa, non devono essere computati nel periodo massimo di aspettativa fruibile secondo la disciplina ministeriale richiamata.
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