Cassazione Penale, Sentenza n. 26292/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto al tribunale di sorveglianza la detenzione domiciliare ex art. 16-nonies d.l. 8/1991, conv. in l. 82/1991, deducendo di aver tenuto un lungo percorso positivo: dieci anni di relazioni favorevoli, tre anni di osservazione positiva durante i permessi premio, relazione di sintesi e relazione psicologica integralmente positive, nonché proposta trattamentale favorevole alla misura alternativa. Il tribunale aveva però respinto l’istanza ritenendo non ancora sufficientemente dimostrato il ravvedimento e necessaria un’ulteriore osservazione. Nel ricorso per cassazione si lamentavano violazione degli artt. 47-ter ord. pen. e 16-nonies d.l. 8/1991, oltre a vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento avesse richiamato gli elementi positivi senza realmente valutarli e che la motivazione fosse illogica perché non aveva attribuito rilievo sufficiente ai dati favorevoli acquisiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, ai fini della concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia, il ravvedimento non può presumersi dalla sola collaborazione e dall’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma deve risultare da ulteriori elementi specifici, e va apprezzato in concreto con criterio di gradualità rispetto al beneficio richiesto. Nel caso concreto, il tribunale di sorveglianza aveva motivatamente esercitato la propria autonomia valutativa, valorizzando sia gli aspetti positivi del percorso trattamentale sia la gravità dei reati e la recente rottura con il passato, ritenendo necessario un ulteriore periodo di osservazione per verificare la tenuta dell’esperienza domiciliare. La censura del ricorrente si risolveva quindi in una contestazione del merito della valutazione, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 conv. in l. 15 marzo 1991, n. 82
Disciplina la concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia; richiede il ravvedimento e l’assenza di elementi indicativi di collegamenti con la criminalità organizzata. Il ravvedimento non si presume dalla sola collaborazione, ma deve essere positivamente dimostrato e valutato in rapporto al beneficio richiesto.
art. 47-ter ord. pen.
Norma invocata dal ricorrente a sostegno della richiesta di detenzione domiciliare.
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento non può essere desunto automaticamente dalla sola collaborazione prestata o dalla mancata emersione di attuali collegamenti con la criminalità organizzata; occorrono ulteriori elementi concreti che lo dimostrino in positivo.
- L’apprezzamento del ravvedimento e della meritevolezza del beneficio va compiuto in concreto e con criterio di gradualità, tenendo conto della natura del beneficio richiesto, della gravità dei reati commessi e della capacità a delinquere manifestata dal condannato.
- Il tribunale di sorveglianza conserva autonomia valutativa anche a fronte di esiti trattamentali favorevoli o di pareri positivi dell’équipe, potendo ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione o di sperimentazione premiale prima della concessione della misura.
- In cassazione non è deducibile una mera diversa lettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito, quando il giudice di sorveglianza abbia motivato in modo non manifestamente illogico la propria valutazione sulla concedibilità del beneficio.
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