Ordinanza n. 5784/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per regolamento di competenza in relazione all'ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00770/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del TAR Veneto che ha dichiarato la propria incompetenza e individuato la competenza funzionale del TAR Lazio sulla controversia relativa all'autorizzazione della nuova stazione elettrica di Volpago e al riassetto della rete elettrica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore RTN)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva impugnato davanti al TAR Veneto il decreto del MASE del 17 novembre 2025 e la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 22 maggio 2025, relativi alla costruzione e all'esercizio della nuova stazione elettrica 380/220/132 kV di Volpago e al riassetto della rete elettrica nelle Province di Treviso e Venezia. Nel giudizio originario erano stati dedotti, tra gli altri, violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e motivazione, mancata valutazione di alternative progettuali, violazione della disciplina VIA, mancato recepimento delle osservazioni degli enti territoriali e inosservanza di impegni contenuti nel Protocollo del 2019 e nell'Accordo Operativo del 2025. Il TAR Veneto aveva declinato la competenza ritenendo applicabile l'art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a., poiché l'opera era ricompresa nella Rete di Trasmissione Nazionale. Con il regolamento di competenza il Comune ha sostenuto che il progetto fosse stato radicalmente ridimensionato e avesse ormai natura esclusivamente regionale, in ragione del Protocollo Regione Veneto-Terna del 2019 e del successivo Accordo Operativo del 2025; ha quindi invocato il criterio territoriale ordinario dell'art. 13 c.p.a. e la competenza del TAR Veneto. Terna ha eccepito l'inammissibilità per acquiescenza, richiamando una delibera comunale che aveva disposto la riassunzione davanti al TAR Lazio, e ha sostenuto nel merito la competenza funzionale del TAR Lazio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di inammissibilità per acquiescenza. La delibera comunale con cui era stata decisa la riassunzione davanti al TAR Lazio è stata qualificata come atto interno, non seguito dall'effettiva riassunzione; pertanto non integrava un comportamento chiaro, univoco e incompatibile con la successiva proposizione del regolamento di competenza. Nel merito, il regolamento è stato ritenuto infondato. L'art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a. collega la competenza funzionale del TAR Lazio alla natura dell'infrastruttura, ossia alla sua ricomprensione o futura ricomprensibilità nella Rete di Trasmissione Nazionale, e non alla localizzazione fisica dell'opera o all'ambito territoriale dei suoi effetti immediati. Il Collegio ha valorizzato l'inserimento dell'opera nei Piani di Sviluppo della RTN, la realizzazione da parte di Terna quale gestore della rete nazionale e il richiamo espresso, nel decreto autorizzativo, all'appartenenza dell'intervento alla RTN e alla sua necessità per il sistema nazionale. Il Protocollo del 2019, l'Accordo Operativo del 2025 e le misure di compensazione ambientale sono stati ritenuti strumenti di concertazione e riequilibrio territoriale, inidonei a modificare la natura giuridica nazionale dell'infrastruttura. È stata quindi confermata la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, con condanna del Comune al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, in favore delle società Terna; spese compensate nei confronti dei Ministeri, costituiti formalmente.
Norme richiamate
art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.
ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale
Attribuisce alla competenza funzionale del TAR Lazio le controversie relative alle infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica ricomprese o da ricomprendere nella Rete di Trasmissione Nazionale; il criterio decisivo è la natura dell'infrastruttura, non la localizzazione territoriale degli effetti.
art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.
Il criterio territoriale ordinario non prevale quando ricorre la competenza funzionale speciale prevista dall'art. 135 c.p.a.
art. 14 c.p.a.
La competenza funzionale speciale è inderogabile e prevale sugli ordinari criteri di competenza territoriale.
art. 15 c.p.a.
L'effetto preclusivo dell'acquiescenza collegato alla decisione sulla competenza si ricollega alla riassunzione effettivamente eseguita, non alla mera deliberazione interna di procedervi.
art. 16 c.p.a.
Il regolamento di competenza è stato proposto entro il termine previsto e ha consentito al Consiglio di Stato di decidere definitivamente la questione di competenza.
art. 15 l. 241/1990
Il Protocollo tra amministrazioni e soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera è stato considerato, anche nella prospettazione comunale, quale strumento di collaborazione istituzionale; tale natura non è idonea a modificare la competenza giurisdizionale stabilita dalla legge.
art. 1-sexies d.l. 239/2003
Costituisce la base normativa del procedimento autorizzativo seguito per l'approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la delega delle attività espropriative.
art. 1, comma 5, l. 239/2004
Le compensazioni e misure di riequilibrio ambientale sono state ritenute strumenti di riequilibrio territoriale, non incidenti sulla natura nazionale dell'infrastruttura né sul riparto di competenza.
Massime di principio
- La competenza funzionale del TAR Lazio prevista dall'art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a. ricorre per le controversie relative a infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica ricomprese o da ricomprendere nella Rete di Trasmissione Nazionale; il criterio decisivo è la natura dell'infrastruttura e non l'estensione territoriale degli effetti immediati del provvedimento.
- La competenza funzionale speciale prevista dalla legge per le infrastrutture della Rete di Trasmissione Nazionale è inderogabile e prevale sul criterio territoriale ordinario dell'art. 13 c.p.a., anche quando l'opera sia fisicamente collocata in una sola Regione e produca principalmente effetti urbanistici ed espropriativi locali.
- L'inserimento dell'opera nei Piani di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale, la sua realizzazione da parte del gestore della rete nazionale e il richiamo espresso nell'autorizzazione alla sua appartenenza alla RTN costituiscono elementi oggettivi idonei a radicare la competenza funzionale del TAR Lazio.
- Protocolli, accordi di concertazione con gli enti territoriali e misure di compensazione o riequilibrio ambientale disciplinano le modalità di condivisione e gli effetti territoriali dell'intervento, ma non modificano la natura giuridica nazionale dell'infrastruttura né possono derogare al riparto di competenza stabilito dalla legge.
- La mera deliberazione interna dell'amministrazione di riassumere il giudizio davanti al giudice indicato come competente non integra acquiescenza processuale; l'acquiescenza richiede un comportamento chiaro, univoco e incompatibile con la volontà di contestare la decisione, e l'effetto preclusivo si collega alla riassunzione effettivamente eseguita.
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