Sentenza del 02/03/2015 n. 598 - Comm. Trib. Prov. Bari
ICI - Accertamento valore aree edificabili - Potestà regolamentare dei Comuni - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento del valore imponibile di un’area edificabile ai fini ICI. Il contribuente sosteneva che il Comune non potesse determinare autonomamente un valore diverso da quello dichiarato, quando quest’ultimo fosse almeno pari al valore venale individuato dal regolamento comunale per la relativa zona omogenea. Il Comune, invece, pretendeva di accertare un maggior valore dell’area.
La decisione
È stato affermato che il Comune non dispone di un potere di determinazione autonoma e definitiva del valore dell’area, ma può adottare regolamenti che stabiliscano periodicamente, per zone omogenee, valori venali di riferimento. Tali valori hanno funzione di limitare il potere di accertamento: se l’imposta è stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello regolamentare, il Comune non può procedere a un accertamento fondato su un valore maggiore. La contestazione del contribuente è stata quindi accolta.
Norme richiamate
Disciplina ICI sulle aree edificabili
La base imponibile deve essere determinata considerando il valore venale in comune commercio dell’area edificabile.
Potestà regolamentare dei Comuni in materia di valori venali
Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento, ma tali valori non costituiscono una determinazione autonoma, assoluta e insuperabile del valore dell’area. Se il contribuente dichiara un valore almeno pari a quello regolamentare, il Comune non può accertare un maggior valore.
Massime di principio
- I valori deliberati dal Comune per le aree edificabili operano come soglie o parametri di riferimento per limitare gli accertamenti, non come valori automaticamente definitivi.
- Quando il valore dichiarato e l’imposta versata sono almeno pari al valore regolamentare previsto per la zona, l’ente impositore non può contestare un maggior valore sulla sola base di una diversa stima.
- Per valutare la legittimità dell’accertamento occorre confrontare il valore dichiarato dal contribuente con quello stabilito dal regolamento comunale vigente per la specifica zona omogenea.
- Se il valore dichiarato è inferiore alla soglia comunale, il Comune può procedere all’accertamento, ma deve comunque motivare adeguatamente la pretesa e applicare correttamente i criteri di legge.
- La disciplina comunale non elimina il riferimento al valore venale in comune commercio, ma stabilisce un criterio operativo volto a circoscrivere il potere di accertamento dell’amministrazione.
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