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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24108/2020 del 30/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato in euro 252.020,64 il danno erariale a carico del Gentile. Il ricorso per cassazione deduceva principalmente: (1) difetto di giurisdizione per errata determinazione del dies a quo della prescrizione, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere già dalle rendicontazioni di periodo o dalla data di sostenimento delle singole spese; (2) difetto assoluto di giurisdizione perché la responsabilità sarebbe dovuta essere attribuita al CIAPI (ente gestore) e non al Comitato Tecnico Scientifico (CTS), ritenuto solo organo consultivo e non soggetto della gestione dei fondi.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il giudice contabile ha esercitato una legittima attività interpretativa nel fissare il termine di decorrenza della prescrizione dalla rendicontazione finale del progetto (31.12.2008), e non ha creato una norma nuova; l'affermazione della giurisdizione è confermata perché il CTS, nei fatti, ha assunto funzione decisiva di gestione e indirizzo del progetto (dominante nella gestione), sicché la responsabilità contabile è sindacabile. Inoltre la sentenza sottolinea l'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale: l'assoluzione penale non esclude la responsabilità contabile valutabile in termini di colpa grave. Non si pronuncia sulle spese di giudizio, ma dispone l'obbligo per il ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, co. 1-quater del DPR n. 115/2002 come modificato.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228)

    art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Predisposizione dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente in caso di inammissibilita del ricorso; applicato per disporre l'ulteriore versamento da parte del Gentile.

  • Costituzione, art. 111, comma 8

    Riferimento ai limiti dei poteri giurisdizionali e al ristretto ambito del sindacato di legittimità su come il giudice esercita la funzione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui un'errata interpretazione non equivale a creazione normativa e non costituisce difetto assoluto di giurisdizione.

  • Orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)

    numerose pronunce citate in motivazione (es. Cass. ss.uu. 22711/2019; 22784/2012; 29082/2019; 2272/2018; 11229/2014; 15195/2020; 6461/2020)

    Confermano che: a) il giudice contabile può esercitare un'interpretazione sistematica delle norme anche se diversa dal tenore letterale senza che ciò configuri difetto di giurisdizione; b) la giurisdizione contabile sussiste quando un organismo, pur formalmene consultivo o esterno, assume nella pratica funzioni gestorie o di indirizzo nella gestione di risorse pubbliche.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 6/2018

    Richiamata nel contesto del confine tra attività interpretativa del giudice e produzione normativa: segnale che il superamento dei limiti giurisdizionali sussiste solo se il giudice crea norme, non quando interpreta.

Massime di principio

  • La giurisdizione della Corte dei conti sussiste quando, anche se formalmente consultivo o esterno, l'organo o soggetto ha nella pratica assunto funzioni direttive, di indirizzo o decisionali sulla gestione di risorse pubbliche: va valutata la funzione effettiva e il petitum sostanziale, non la mera qualifica formale.
  • La decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità contabile può essere fissata dal giudice sul presupposto della conclusione della rendicontazione finale del progetto: le rendicontazioni periodiche o i singoli atti di spesa non necessariamente interrompono o fanno decorrere il termine salvo prova contraria.
  • L'autonomia tra giudizio penale e contabile permette che un'assoluzione penale non precluda responsabilità contabile, la quale può essere accertata sulla base della colpa grave anche quando il fatto non integri reato o sia stato escluso penalmente.
  • Lamentare un eccesso di giurisdizione richiede dimostrare che il giudice abbia creato una norma inesistente; errori di merito o di interpretazione costituiscono, al più, error in iudicando e non vizio di giurisdizione assoluto.
  • In procedimenti contro membri di organi collegiali, la responsabilità può essere attribuita anche individualmente in relazione al contributo decisivo al deliberato che ha causato il danno; il ruolo concreto e la partecipazione al processo decisionale sono elementi decisivi.

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