Cassazione Penale, Sentenza n. 22207/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino che li aveva condannati per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 110 c.p., art. 12 commi 1, 3 e 3-ter d.lgs. 286/1998) per avere organizzato e trasportato 16 cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno dall'Italia alla Francia (fatti in Courmayeur fino al 18/03/2018). Soliman contestava il diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che i precedenti penali addotti non erano attribuibili o non ostativi; chiedeva l'annullamento. El Sharkawi deduceva carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena e chiedeva la diminuzione fino ai minimi edittali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Soliman la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché la sospensione condizionale della pena non era stata richiesta nell'atto di appello: pur avendo la Corte territoriale valutato d'ufficio la concedibilità del beneficio dopo aver ridotto la pena sotto la soglia dell'art. 163 c.p., il ricorrente non può impugnare in Cassazione la mancata concessione se non l'aveva richiesta in merito (richiamo alla Sez. U. n. 22533/2018). Per El Sharkawi la censura sulla misura della pena è stata considerata generica: la Corte territoriale ha fornito motivazione sufficiente, rilevando la maggiore gravità della sua condotta in relazione al numero di stranieri trasportati. Conseguentemente entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno è stato condannato al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale
Usato per configurare il concorso di persone nel reato (concorso di persone ex art. 110 c.p.).
Decreto legislativo 286/1998 (Testo unico immigrazione)
art. 12, commi 1, 3 e 3-ter
Norma che incrimina l'organizzazione e il trasporto di stranieri privi di permesso di soggiorno; è la fattispecie base del reato contestato.
Codice penale
Riferito al beneficio della sospensione condizionale della pena: la riduzione della pena al di sotto di una certa soglia rende pertinente la valutazione sulla sua concessione.
Codice di procedura penale
Attribuisce al giudice d'appello la possibilità/obbligo di valutare d'ufficio la concedibilità dei benefici quando intervenga una rideterminazione della pena che renda rilevante tale valutazione.
Codice di procedura penale
Norma che disciplina l'inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione (motivazioni che non possono essere esaminate per carenza di specificità o altri profili), usata per dichiarare inammissibile il primo motivo.
Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018
Principio secondo cui l'imputato non può dolersi in Cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale se non aveva richiesto tale beneficio nel giudizio di merito; obbligo per il giudice d'appello di motivare, ma limite al sindacato in Cassazione quando la richiesta non è stata formulata.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è possibile lamentare la mancata concessione di benefici (es. sospensione condizionale della pena) se tali benefici non sono stati espressamente richiesti nel giudizio di merito; le richieste rilevanti devono essere formulate nell'appello per essere sindacabili in Cassazione.
- Se il giudice d'appello riduce la pena al di sotto di soglie che rendono applicabili benefici, può (e talora deve) valutare d'ufficio la concessione di tali benefici; tuttavia l'assenza di una richiesta specifica da parte della difesa limita il rimedio in Cassazione.
- Le censure generiche sulla determinazione della pena sono inammissibili: l'impugnazione deve indicare errori di fatto o di diritto specifici e dimostrabili; altrimenti la motivazione del giudice, se coerente e argomentata, viene ritenuta sufficiente.
- La contestazione dell'attribuibilità di precedenti penali (per ottenere benefici) va svolta e documentata nel merito: dubbi o eccezioni generiche senza prove possono non essere valutati favorevolmente in sede di legittimità.
- La presentazione di ricorsi infondati o insufficientemente specifici può comportare la condanna alle spese e al pagamento di somme a titolo di ammenda; è quindi essenziale una valutazione strategica e puntuale dei motivi di impugnazione prima del deposito del ricorso.
- Quando si ritiene indebita l'attribuzione di una precedente condanna, occorre chiedere esplicitamente l'accertamento in sede di merito (e produrre elementi probatori) perché la Cassazione non sostituisce il giudice del merito in tali accertamenti.
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