Cassazione Civile, Sentenza n. 13918/2021 del 20/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva accolto l'impugnazione di Giancarla Simonelli volta a dichiarare l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione dall'INPS dopo il ricalcolo dell'integrazione al minimo per il possesso di una pensione estera diretta (erroneamente dichiarata dalla pensionata come di reversibilità). L'INPS deduceva violazione ed errata applicazione dell'art. 13, comma 2, della L. n. 412/1991, sostenendo che per rispettare il termine di un anno previsto dalla norma è sufficiente che l'ente comunichi l'accertamento dell'indebito e formalizzi la richiesta di recupero entro l'anno successivo alla verifica, senza che sia richiesto l'effettivo completamento materiale del recupero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo. Ha chiarito che l'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991 impone all'INPS di procedere annualmente alla verifica dei redditi e che il termine "entro l'anno successivo" riguarda l'obbligo dell'ente di formalizzare e avviare il procedimento di recupero (ossia porre a conoscenza il pensionato della richiesta di restituzione), non l'obbligo di completare materialmente la restituzione entro quell'anno. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per il riesame alla luce del principio enunciato; al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 412 del 1991, art. 13, comma 2
l'I.N.P.S. "procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"
La Corte interpreta il termine "entro l'anno successivo" come obbligo per l'INPS di formalizzare e avviare il procedimento amministrativo di recupero entro l'anno successivo alla verifica (cioè porre a conoscenza il pensionato della richiesta di restituzione), non come obbligo di completare materialmente il recupero entro lo stesso termine.
Legge n. 88 del 1989, art. 52, comma 2 (richiamata)
Richiamata dal giudice per delimitare l'ambito della non ripetibilità degli importi: le modifiche reddituali di cui l'ente viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni non rientrano nella sfera degli errori dell'INPS che determinano irripetibilità, ma sono soggette alla regola di ripetibilità entro il termine decadenziale stabilito dall'art. 13 L. 412/1991.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 23031 del 2020
La giurisprudenza di legittimità recente è richiamata a sostegno del principio che il termine previsto dall'art. 13/2 riguarda l'avvio formale del recupero e non l'effettiva restituzione integrale entro l'anno.
Corte Costituzionale, sent. n. 166 del 1996
Richiamata per l'idea di una "fisiologica sfasatura temporale" tra percezione della prestazione e verifiche reddituali, giustificando i tempi tecnici necessari all'ente per le verifiche e la conseguente disciplina procedimentale.
Giurisprudenza della Cassazione (es. nn. 3802 e 15039 del 2019; n. 953 del 2012; n. 1228 del 2011; n. 18551 del 2017)
Queste pronunce sono richiamate per il principio secondo cui il termine annuale di recupero decorre quando l'ente è in possesso di dati reddituali certi e quindi può effettuare la verifica; la verifica non può considerarsi compiuta in assenza di dati certi.
Massime di principio
- Il termine "entro l'anno successivo" previsto dall'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991 obbliga l'ente previdenziale a formalizzare e avviare il procedimento amministrativo di recupero entro tale termine: la mera comunicazione/avviso di avvio del recupero entro l'anno è idonea a interrompere la decadenza.
- La decorrenza del termine annuale per il recupero scatta dall'anno in cui l'ente ha conoscenza (o conoscibilità) di dati reddituali certi che consentono la verifica: dati incerti o incompleti sospendono l'avvio del termine.
- L'adempimento materiale del recupero (es. effettivo prelievo integrale) può avvenire successivamente e non impedisce l'operatività del termine se l'INPS ha comunque avviato formalmente il procedimento nel termine previsto; ciò consente anche la rateizzazione delle trattenute a favore del pensionato.
- Se un pensionato contesta l'accertamento reddituale, la disputa sulla sussistenza dell'indebito non esclude che l'INPS abbia correttamente rispettato il termine, purché abbia notificato/avviato entro l'anno il procedimento di recupero; rimane però aperta la valutazione sulla fondatezza dell'indebito.
- Per l'INPS: è buona prassi documentare e notificare tempestivamente l'accertamento e l'avvio del recupero (atto formale) entro l'anno successivo alla verifica, affinché non si prescriva o decada il diritto al recupero.
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