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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00464/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di numerosi medici specializzati di ottenere il risarcimento del danno per la dedotta tardiva o incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive europee in materia di formazione dei medici specialisti e adeguata remunerazione. I ricorrenti hanno sostenuto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 257/1991, con borsa di studio annua e meccanismi di aggiornamento, sarebbe stata svuotata da successivi blocchi legislativi; che il d.lgs. n. 368/1999 avrebbe dato piena attuazione alle direttive solo dal 2006-2007; e che pertanto lo Stato sarebbe rimasto inadempiente fino ad allora. Hanno chiesto sia il risarcimento per la tardiva trasposizione delle direttive, sia il pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto avrebbero dovuto percepire con indicizzazione annuale e rideterminazione triennale ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991. Nei ricorsi per cassazione sono stati dedotti, tra l'altro: violazione dell'art. 101, co. 2, Cost. per asserito uso dello stare decisis; decorrenza della prescrizione solo dalla piena attuazione del d.lgs. n. 368/1999; violazione dell'art. 36 Cost. per mancata equiparazione a retribuzione da lavoro subordinato; violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 257/1991 per il diniego di indicizzazione e adeguamento triennale; mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE; omessa pronuncia su legittimazione passiva e spese; mancata compensazione delle spese. Nel ricorso incidentale altri medici hanno riproposto, con argomenti analoghi, la tesi dell'adeguatezza della remunerazione sino al 2006-2007 e la debenza dell'aggiornamento monetario.

La decisione

La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi del ricorso principale: ha escluso che la Corte d'appello avesse applicato uno stare decisis vietato; ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il motivo sulla prescrizione; ha ritenuto inammissibile quello fondato sull'art. 36 Cost. perché l'attività degli specializzandi non integra lavoro subordinato o parasubordinato; ha rigettato nel merito il motivo sull'art. 6 d.lgs. n. 257/1991, ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui le direttive originarie sono state attuate con il d.lgs. n. 257/1991, la direttiva 93/16/CEE era meramente compilativa e il successivo d.lgs. n. 368/1999 è frutto di scelta discrezionale non idonea a fondare una pretesa retroattiva; ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale; ha dichiarato inammissibili i motivi su legittimazione passiva, omessa pronuncia e spese, confermando la regola della soccombenza. Anche il ricorso incidentale è stato rigettato, perché fondato sulle stesse censure già respinte, senza elementi nuovi idonei a mutare il consolidato orientamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101, secondo comma, Cost.

    il giudice è soggetto soltanto alla legge; il richiamo a precedenti conformi non equivale a introdurre lo stare decisis

  • art. 36 Cost.

    non si applica ai medici specializzandi perché il loro rapporto non è lavoro subordinato né parasubordinato

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha attuato le direttive europee prevedendo una borsa di studio annua, ma i meccanismi di indicizzazione e adeguamento triennale risultano poi bloccati da successive leggi

  • artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    hanno istituito il contratto di formazione specialistica, ma la relativa disciplina è divenuta operativa solo dall'anno accademico 2006-2007

  • art. 46, comma 2, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    nel testo applicabile, differisce l'efficacia della nuova disciplina fino all'anno accademico 2006-2007

  • art. 32, comma 12, l. 27 dicembre 1997, n. 449

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario e ha escluso l'applicazione degli aggiornamenti previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991

  • art. 36, comma 1, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    ha confermato il blocco degli aggiornamenti del trattamento economico degli specializzandi

  • art. 7, comma 5, d.l. 19 dicembre 1992, n. 384

    ha contribuito al blocco degli adeguamenti previsti per le borse di studio degli specializzandi

  • art. 3, comma 36, l. 24 dicembre 1993, n. 537

    ha concorso al congelamento dei meccanismi di aggiornamento economico

  • art. 1, comma 33, l. 28 dicembre 1995, n. 549

    ha confermato il blocco dell'indicizzazione e della rivalutazione delle borse di studio

  • art. 1, comma 66, l. 23 dicembre 1996, n. 662

    ha ulteriormente congelato gli aggiornamenti economici

  • art. 22 l. 23 dicembre 1999, n. 488

    ha proseguito il blocco degli adeguamenti

  • art. 36 l. 27 dicembre 2002, n. 289

    ha prorogato la sospensione degli aggiornamenti, poi estesa anche agli anni successivi

  • art. 1, comma 212, l. 23 dicembre 2005, n. 266

    ha prorogato il blocco per il triennio 2006-2008

  • art. 41, comma 7, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207

    ha prorogato ulteriormente le disposizioni di blocco fino al 2013

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è facoltativo per il giudice di merito e non necessario in assenza di incertezza interpretativa

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    la compensazione delle spese è discrezionale e non è un diritto della parte

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto in relazione a una pretesa omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso l'omissione

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per vizi motivazionali, ma la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata

  • art. 2934 c.c.

    richiamato per la decorrenza della prescrizione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto

  • art. 11 Cost.

    richiamato in combinato con l'art. 117 Cost. e con l'ordinamento UE, ma senza fondare un obbligo di rinvio o di diversa soluzione

  • art. 117 Cost.

    richiamato per la conformità al diritto UE, ma non ritenuto violato

  • art. 14 CEDU

    invocato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo

  • art. 10 Cost.

    invocato nel ricorso incidentale in tema di diritto UE, ma le censure sono state respinte

Massime di principio

  • Le direttive europee che prescrivono una "adeguata remunerazione" dei medici specializzandi non impongono un importo predeterminato dall'ordinamento dell'Unione: la quantificazione della misura adeguata è rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale, entro i limiti generali dell'ordinamento.
  • La direttiva 93/16/CEE, in materia di formazione dei medici specialisti, non ha introdotto un nuovo obbligo innovativo quanto alla misura della remunerazione, ma ha sostanzialmente coordinato e riunito in un testo unico le precedenti direttive.
  • La disciplina italiana del 1991 ha attuato gli obblighi europei mediante una borsa di studio; i successivi interventi normativi di blocco hanno inciso sugli aggiornamenti economici, ma non integrano di per sé un tardivo recepimento delle direttive né fondano un diritto alla retroattiva applicazione della disciplina del 1999.
  • Per i medici specializzandi iscritti prima dell'anno accademico 2006-2007 non è configurabile, in via generale, un diritto all'indicizzazione annuale o all'adeguamento triennale della borsa di studio previsto originariamente dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, poiché tali meccanismi sono stati validamente sospesi da successive leggi.
  • L'attività svolta dagli specializzandi non integra un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e non consente di applicare l'art. 36 Cost. come parametro diretto di adeguatezza della retribuzione.
  • Il diniego del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è censurabile quando la questione interpretativa sia già chiarita e non sussista un dubbio giuridico rilevante; il rinvio è facoltativo per il giudice di merito e non obbligatorio.
  • La compensazione delle spese processuali costituisce scelta discrezionale del giudice di merito; la condanna alle spese secondo soccombenza non richiede una specifica motivazione sul mancato esercizio della compensazione.
  • Se la sentenza d'appello decide nel merito rigettando le domande, eventuali questioni di legittimazione passiva o altri profili preliminari possono ritenersi assorbiti e non configurano omessa pronuncia se il rigetto copre integralmente la pretesa.

Come è indicizzato

RamiBancario e finanziarioLavoroObbligazioniProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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