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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11853/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito, senza entrare nel merito delle censure, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela per uno dei furti contestati e aveva rideterminato la pena per il residuo reato di tentato furto aggravato. I motivi dedotti riguardavano: 1) la pretesa insussistenza di elementi di prova sufficienti a fondare la responsabilità penale, con censura alla motivazione di merito; 2) la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 3) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché meramente riproduttivi delle doglianze già formulate in appello e disattese con motivazione congrua; quanto al terzo motivo, ha rilevato che la questione non era stata devoluta al giudice di appello, né il beneficio era stato richiesto nelle conclusioni.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato in relazione al residuo reato di tentato furto; il tentativo risulta essere la forma del reato ancora sub judice dopo la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela sull'altro fatto

  • art. 624 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del furto per il fatto residuo

  • art. 625 c.p.

    richiamato per l'aggravamento del furto contestato

  • art. 62 n. 4 c.p.

    l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità va valutata considerando non solo il valore della cosa sottratta, ma anche il pregiudizio complessivo e i danni ulteriori direttamente ricollegabili al reato

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    impedisce di dedurre in cassazione questioni non devolute al giudice di appello con la dovuta specificità, salvo le eccezioni di legge

  • art. 616 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito, ma la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sulla sufficienza o attendibilità della prova non è ammissibile quando non evidenzi un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione di merito, ma si risolva in mere osservazioni teoriche o in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato: il giudice può considerare, oltre al valore della res, anche i danni ulteriori direttamente derivanti dall'azione criminosa, ove immediatamente ricollegabili al reato.
  • In cassazione non possono essere dedotte questioni non devolute al giudice di appello con specificità, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili prima.
  • La mancata richiesta in appello di un beneficio o di una questione difensiva preclude, di regola, la deduzione della relativa doglianza in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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