Cassazione Penale, Ordinanza n. 11853/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito, senza entrare nel merito delle censure, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela per uno dei furti contestati e aveva rideterminato la pena per il residuo reato di tentato furto aggravato. I motivi dedotti riguardavano: 1) la pretesa insussistenza di elementi di prova sufficienti a fondare la responsabilità penale, con censura alla motivazione di merito; 2) la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 3) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché meramente riproduttivi delle doglianze già formulate in appello e disattese con motivazione congrua; quanto al terzo motivo, ha rilevato che la questione non era stata devoluta al giudice di appello, né il beneficio era stato richiesto nelle conclusioni.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato in relazione al residuo reato di tentato furto; il tentativo risulta essere la forma del reato ancora sub judice dopo la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela sull'altro fatto
art. 624 c.p.
richiamato come norma incriminatrice del furto per il fatto residuo
art. 625 c.p.
richiamato per l'aggravamento del furto contestato
art. 62 n. 4 c.p.
l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità va valutata considerando non solo il valore della cosa sottratta, ma anche il pregiudizio complessivo e i danni ulteriori direttamente ricollegabili al reato
art. 606, comma 3, c.p.p.
impedisce di dedurre in cassazione questioni non devolute al giudice di appello con la dovuta specificità, salvo le eccezioni di legge
art. 616 c.p.p.
non citato espressamente nel testo fornito, ma la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla sufficienza o attendibilità della prova non è ammissibile quando non evidenzi un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione di merito, ma si risolva in mere osservazioni teoriche o in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
- La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato: il giudice può considerare, oltre al valore della res, anche i danni ulteriori direttamente derivanti dall'azione criminosa, ove immediatamente ricollegabili al reato.
- In cassazione non possono essere dedotte questioni non devolute al giudice di appello con specificità, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili prima.
- La mancata richiesta in appello di un beneficio o di una questione difensiva preclude, di regola, la deduzione della relativa doglianza in cassazione.
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