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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32463/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza del Tribunale che aveva ratificato l'accordo di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorrente ha dedotto l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva tuttavia che, trattandosi di sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma di cui all'art. 1, comma 50, l. n. 103/2017, opera l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione solo per specifici motivi tassativi, tra i quali non rientra la censura formulata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza di patteggiamento rientrante nel regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura sull'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. è stata ritenuta estranea ai motivi di ricorso consentiti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende, avuto riguardo ai profili di colpa nella proposizione del ricorso e alla natura della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Per le sentenze di patteggiamento emesse nel vigore della riforma, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dalla norma.

  • art. 129 c.p.p.

    La dedotta omissione del controllo sulle cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la definizione semplificata e non partecipata del ricorso dichiarato inammissibile nel caso esaminato.

  • art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017

    È la disposizione riformatrice che segna il regime applicabile alle sentenze di patteggiamento pronunciate successivamente alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza che ratifica il patteggiamento, quando pronunciata sotto il vigore della riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione, contro una sentenza di patteggiamento rientrante in tale regime, la censura relativa alla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che si inserisca in uno dei motivi specificamente previsti dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione in materia di patteggiamento comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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