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Sentenza

Sentenza del 17/11/2021 n. 34930 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La (---) s.r.l. chiese il rimborso IVA per l'anno 1996; nel 1998 fu dichiarata fallita. Nel 2005 il curatore impugnò il silenzio-rifiuto relativo al rimborso. L'Agenzia aveva sospeso il rimborso richiamando il R.D. n. 2440/1923, art. 69, commi 6-7 (fermo) e il D.Lgs. n. 472/1997, art. 23, per la pendenza di cartelle di pagamento 1993-1997. CTP accolse il ricorso del fallimento; la CTR Lazio rigettò l'appello dell'Agenzia ritenendo che i crediti dell'Agenzia non fossero stati insinuati nel passivo. L'Agenzia ricorse in Cassazione con tre motivi, chiedendo la cassazione della sentenza

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo (distinguendo la sospensione ex art.23 dal fermo ex art.69 e ritenendo illegittimo il fermo in presenza di mere "ragioni di credito" non definitivamente accertate). Ha invece accolto il terzo motivo: la CTR ha errato nel subordinare la compensazione fallimentare alla preventiva insinuazione dei crediti dell'Amministrazione nel passivo; la compensazione fallimentare può operare per neutralizzare crediti del fallito senza che i controcrediti pubblici siano previamente insinuati, purché ricorrano i presupposti dell'art.56 L. Fall. (eventuali eccedenze dell'Agenzia devono però essere insinuate con procedimento autonomo). Il secondo motivo è assorbito. La sentenza impugnata è cassata in relazione al profilo accolto e la causa è rinviata alla CTR Lazio in diversa composizione; spese a carico della parte soccombente secondo il giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • R.D. n. 2440/1923, art. 69, commi 6 e 7

    Disciplina il fermo amministrativo volto a sospendere pagamenti per preservare la possibile compensazione legale di crediti e debiti tra amministrazioni e terzi; la Corte considera il fermo uno strumento tributario cautelare, ma incompatibile col fallimento quando fondato su semplici "ragioni di credito" non definitivamente accertate, perché pregiudica la funzione conservativa della procedura fallimentare e il principio del concorso.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 23

    Prevede una specifica sospensione amministrativa (diversa dal fermo) collegata ad atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni notificati al contribuente e limita la sospensione alla somma risultante dall'atto o da decisione; non può essere invocata sulla base di semplici cartelle di pagamento senza atto contestuale previsto dalla norma.

  • Legge Fallimentare, art. 51

    Stabilisce il divieto di iniziative esecutive individuali e il principio di unicità del processo esecutivo concorsuale; la Corte richiama questo principio per escludere misure cautelari come il fermo che frazionano i rapporti tra fallito e creditori.

  • Legge Fallimentare, art. 56

    Regola la compensazione tra crediti e debiti nel fallimento: la compensazione può operare anche senza previa insinuazione del controcredito dell'Amministrazione quando essa neutralizzi i crediti del fallito e sussistano i presupposti normativi; eventuali eccedenze dell'Amministrazione devono essere insinuate autonomamente nel passivo.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 28-ter

    Rilevato in relazione alle procedure di riscossione; la Corte tuttavia afferma che la possibilità di eccepire la compensazione non è subordinata automaticamente alla preventiva insinuazione dei crediti dell'Amministrazione nel passivo, quando la compensazione sia idonea a neutralizzare i crediti del fallito.

Massime di principio

  • Il fermo amministrativo ex R.D. 2440/1923, art.69 è incompatibile con la procedura fallimentare quando si fonda su mere "ragioni di credito" non definitivamente accertate, perché sottrae patrimonio alla massa e disattua il principio del concorso.
  • La sospensione prevista dal D.Lgs. n.472/1997, art.23 è diversa dal fermo: richiede un atto formale di contestazione o sanzione e limita la sospensione alla somma risultante dall'atto o da decisione.
  • La compensazione fallimentare può essere eccepita senza che l'Amministrazione abbia previamente insinuato i suoi crediti nel passivo, purché la compensazione sia diretta a neutralizzare crediti del fallito e ricorrano i presupposti di cui all'art.56 L. Fall.; eventuali eccedenze dell'Amministrazione devono essere oggetto di insinuazione autonoma.
  • In giudizio tributario il giudice deve verificare sia la legittimità formale della sospensione/fermo sia l'effettivo diritto di credito del contribuente; l'Amministrazione ha l'onere di provare le ragioni ostative al rimborso.
  • Se i crediti e controcrediti sono entrambi anteriori al fallimento e non contestati, la compensazione può operare pienamente e il fermo sarebbe superfluo; diversamente il fermo che anticipa una compensazione incerta è illegittimo rispetto alla funzione della procedura concorsuale.

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