Sentenza del 24/04/2023 n. 10888 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La banca aveva richiesto vari rimborsi tributari (ritenute su interessi, imposta sostitutiva su affrancamento riserve, ritenute su interessi di conto corrente e imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti) per importi complessivi vari; l'Ufficio non ha eseguito i rimborsi invocando la sospensione ai sensi del R.D. n. 2440/1923 art.69 e del D.Lgs. n. 472/1997 art.23, subordinando l'erogazione a garanzia fideiussoria. In giudizio l'Ufficio ha eccepito l'esistenza di provvedimenti o comunicazioni di sospensione notificate alla difesa, mentre la contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto; le commissioni tributarie di merito hanno riconosciuto parte dei rimborsi e dichiarato prescritti altri importi, ritenendo invalide le eccezioni di sospensione per mancanza di un formale provvedimento notificato al contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della C.T.R.. Sono stati riconosciuti i rimborsi per Euro 33.546,27 e per Euro 1.514.198,95, mentre sono stati ritenuti prescritti e quindi non rimborsabili importi pari a Euro 5.546,75 e Euro 25.312,50. La Corte ha dichiarato che le comunicazioni inviate via PEC al difensore non possono sostituire il formale provvedimento di sospensione notificato al contribuente; il provvedimento di sospensione deve essere formale, adeguatamente motivato (anche sul fumus boni iuris) e portato a legale conoscenza del contribuente per essere efficacemente opposto in giudizio. L'Agenzia è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69
Disciplina la contabilità di Stato e viene richiamato come fondamento giuridico del potere di sospensione/fermo dei rimborsi; la Corte interpreta che la sospensione prevista deve essere disposta tramite provvedimento formale notificato al contribuente.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 23
Norma specifica che regola la sospensione cautelare dei rimborsi fiscali; la Corte afferma che i provvedimenti di sospensione devono essere motivati, notificati al contribuente e sono impugnabili davanti alla commissione tributaria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), artt. richiamati
Richiamate le regole processuali sul thema decidendum, sull'onere della prova e sulle impugnazioni; la Corte conferma che l'Ufficio non può spostare il contenzioso su provvedimenti non impugnati e che l'accertamento dell'esistenza di un provvedimento formale è elemento decisivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 38
Richiamata in relazione alle modalità di richiesta di rimborso da parte del contribuente; non modifica il principio che la sospensione amministrativa richiede provvedimento formale.
Art. 1243 c.c. (compensazione)
Riferimento al principio per cui l'Amministrazione può opporre in compensazione i propri crediti certi, liquidi ed esigibili anche in corso di giudizio, ma compete al giudice verificare la sussistenza dei requisiti per la compensazione legale.
Norme processuali e principi civili richiamati (art. 112 c.p.c., art. 2697 c.c., L. 241/1990 art.3, L. 212/2000 artt.7-8)
Richiamati per i principi di onere della prova, motivazione degli atti amministrativi e diritto di difesa; la Corte sottolinea l'obbligo di motivazione e di notifica diretta al contribuente per gli atti autoritativi che incidono sul rapporto tributario.
Massime di principio
- La sospensione amministrativa (fermo dei rimborsi) prevista per i rimborsi fiscali deve essere adottata mediante un provvedimento formale, adeguatamente motivato, e notificata direttamente al contribuente; comunicazioni inviate solo al difensore tramite PEC non possono sostituire la notifica del provvedimento.
- L'Amministrazione può opporre in giudizio la causa di sospensione o chiedere la compensazione con propri crediti, ma tali crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili e spetta al giudice verificarne i requisiti prima di pronunciare la compensazione legale.
- Se l'Ufficio sposta il tema del contendere su atti diversi non impugnati (ad es. eccependo una sospensione senza averla formalmente adottata e notificata), il contribuente non è privato della possibilità di ottenere il rimborso; il giudice di merito deve accertare l'esistenza e la regolarità formale del provvedimento di sospensione.
- In giudizi di rimborso tributario, l'onere di provare l'adozione e la corretta notifica degli atti amministrativi che ostano all'erogazione del rimborso incombe sull'Amministrazione.
- Gli importi prescritti restano inefficaci alla richiesta di rimborso: la verifica dei termini di prescrizione è distinta dall'eventuale sospensione amministrativa e deve essere valutata dal giudice.
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