Sentenza n. 3778/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Toscana (Sezione Seconda) n. 65 del 16 gennaio 2024 (non notificata), con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto per l'annullamento del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 8318 dell'8 giugno 2020, trasmesso alla ricorrente in data 12 giugno 2020, avente ad oggetto «Consorzio Cuoiodepur S.p.A., attività esercitata nello stabilimento sito nel Comune di San Miniato (PI). Diniego alla A.U.A. e individuazione regime autorizzativo provvisorio per la presentazione della documentazione e per l'ottenimento della A.I.A. Cod. IPPC 6.11» e del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 23140 del 30 dicembre 2021, recante «Consorzio Cuoio-Depur SpA – Comune di S. Miniato (PI) Via Arginale Ovest n. 81, loc. San Romano – Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III – bis Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29 – quater e 29 sexies. Attività IPPC 6.11».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva respinto l'impugnazione del diniego di rinnovo dell'AUA e del successivo rilascio dell'AIA per attività IPPC 6.11
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha appellato la sentenza del TAR Toscana sostenendo che il proprio depuratore non dovesse essere assoggettato ad AIA, ma potesse operare sulla base dell'AUA agli scarichi. L'appello era articolato in sei profili, tra loro connessi. In primo luogo, il Consorzio ha contestato che il depuratore svolgesse a valle il trattamento necessario a rendere conformi alla direttiva 91/271/CEE i reflui industriali, affermando che gli stabilimenti conferenti erano già muniti di AIA o AUA e tenuti a rispettare i limiti di immissione in pubblica fognatura. Ha inoltre dedotto che l'estraneità della condotta prevalentemente industriale al servizio idrico integrato non avrebbe inciso sulla qualificazione delle acque come reflui urbani ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. 152/2006. Ha criticato la lettura della circolare ministeriale del 2015, sostenendo che la categoria IPPC 6.11 riguarderebbe soltanto impianti che trattano reflui industriali separati dalla pubblica fognatura e non reflui misti, domestici e industriali. Ha ribadito l'efficacia del regolamento consortile sugli scarichi, contestato l'assenza di pretrattamenti presso gli stabilimenti IPPC e richiamato un interpello ministeriale del 2022, ritenuto favorevole alla tesi secondo cui il rispetto dei limiti di accettabilità in pubblica fognatura avrebbe escluso l'assoggettamento ad AIA.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR Toscana. Ha ritenuto pacifico che il depuratore ricevesse reflui provenienti anche da installazioni soggette ad AIA e che svolgesse un'attività di trattamento a gestione indipendente, poiché la depurazione avveniva fuori sito, in una struttura autonoma rispetto agli stabilimenti produttivi. L'integrazione del depuratore nella rete fognaria non esclude l'indipendenza rilevante ai fini del punto 6.11 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006, che va valutata rispetto alle installazioni produttive che generano i reflui e non rispetto all'organizzazione del servizio idrico. Il Collegio ha chiarito che la nozione di acque reflue urbane ex art. 74, comma 1, lett. i), comprende anche acque miste con prevalenza industriale; tuttavia, per evitare l'applicazione dell'IPPC 6.11, è necessario che i reflui industriali provenienti da installazioni IPPC giungano al depuratore già conformi ai limiti e alle prescrizioni applicabili agli scarichi in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 107, comma 1, del d.lgs. 152/2006. Nel caso concreto tale conformità a monte non era garantita. Dagli atti risultava, infatti, l'assenza di sistemi di pretrattamento idonei presso gli stabilimenti IPPC; il Consorzio aveva persino richiesto una proroga per consentire a due stabilimenti di adottare gli accorgimenti tecnici necessari, mentre la conferenza di servizi aveva rilevato che i limiti di scarico venivano raggiunti per effetto dell'impianto Cuoiodepur e non mediante il trattamento diretto degli stabilimenti. Il regolamento consortile non era sufficiente, perché adottato dal Consorzio, soggetto estraneo al servizio idrico integrato, approvato soltanto successivamente da AIT, contenente deroghe ai parametri di accettabilità e affidante allo stesso Consorzio i controlli sugli scarichi. Neppure rilevava l'assenza di un incarico formalmente diretto a completare il ciclo di trattamento degli stabilimenti: era sufficiente che i reflui arrivassero al depuratore non conformi, o comunque senza garanzia di conformità, alla disciplina della direttiva 91/271/CEE. In applicazione dei principi di prevenzione e precauzione, la mancanza di tale garanzia imponeva l'assoggettamento ad AIA. Il Collegio ha inoltre ritenuto rilevante l'estraneità della condotta prevalentemente industriale al servizio idrico integrato ai sensi della legislazione regionale toscana, con conseguente non applicazione del regolamento generale AIT sugli scarichi. Le spese del grado di appello sono state compensate per la complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 6, comma 13, d.lgs. 152/2006
L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per: a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda.
L'AIA è necessaria per le installazioni che svolgono le attività incluse nell'allegato VIII alla parte II del codice dell'ambiente.
punto 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006
Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.
La categoria comprende gli impianti autonomi che trattano reflui provenienti da installazioni IPPC quando tali reflui non siano già coperti dalla disciplina di recepimento della direttiva sulle acque reflue urbane.
art. 74, comma 1, lett. i), d.lgs. 152/2006
Acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
La nozione di acque reflue urbane comprende anche reflui misti con prevalenza industriale; tale qualificazione non esclude però l'AIA se i reflui industriali non arrivano al depuratore già conformi alla disciplina applicabile.
art. 107, comma 1, d.lgs. 152/2006
Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente [...].
La possibilità di convogliare reflui industriali nella pubblica fognatura presuppone il rispetto dei valori-limite direttamente stabiliti dalla legge e delle norme tecniche e prescrizioni regolamentari adottate dall'ente di governo dell'ambito competente.
art. 3-ter d.lgs. 152/2006
I principi di prevenzione e precauzione impongono di assoggettare prudenzialmente il depuratore ad AIA quando non sia garantito che i reflui provenienti da installazioni IPPC arrivino già conformi ai limiti applicabili.
art. 13-bis l.r. Toscana 20/2006
Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, anche se di totale o parziale proprietà pubblica.
L'estraneità al servizio idrico integrato degli impianti di depurazione prevalentemente industriali incide sull'applicazione del regolamento generale dell'ente d'ambito e sulla garanzia dei controlli e dei limiti previsti dall'art. 107, comma 1, del d.lgs. 152/2006.
art. 29-quater d.lgs. 152/2006
Richiamato quale base normativa del procedimento di rilascio dell'AIA.
art. 29-sexies d.lgs. 152/2006
Richiamato quale base normativa del rilascio dell'AIA.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione del punto 6.11 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006, un'attività di trattamento delle acque reflue è "a gestione indipendente" quando la depurazione avviene fuori sito, in una struttura autonoma rispetto agli stabilimenti produttivi che generano e conferiscono i reflui; non è decisiva l'integrazione fisica o funzionale dell'impianto nella rete fognaria o nel servizio idrico.
- La qualificazione dei reflui come "acque reflue urbane" ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. 152/2006, anche quando si tratti di miscugli con prevalenza industriale, non esclude di per sé l'applicazione del punto 6.11 dell'allegato VIII: è necessario verificare se i reflui industriali provenienti da installazioni IPPC giungano al depuratore già conformi ai limiti e alle prescrizioni dell'art. 107, comma 1, del d.lgs. 152/2006.
- Un impianto di depurazione autonomo deve essere assoggettato ad AIA ai sensi del punto 6.11 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006 quando i reflui provenienti da installazioni IPPC non siano pretrattati a monte in modo da rispettare la disciplina sugli scarichi in pubblica fognatura, oppure quando tale conformità non sia assistita da una garanzia effettiva e verificabile.
- Ai fini dell'assoggettamento ad AIA non è necessario che il depuratore sia formalmente incaricato di completare il ciclo di trattamento delle acque reflue degli stabilimenti industriali: è sufficiente che, in fatto, i reflui arrivino al depuratore non conformi, o senza garanzia di conformità, alle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE.
- In applicazione dei principi di prevenzione e precauzione, l'incertezza circa la conformità a monte dei reflui provenienti da installazioni IPPC giustifica l'assoggettamento del depuratore al regime AIA, più rigoroso rispetto all'AUA, per garantire l'impiego delle migliori tecniche disponibili e un adeguato livello di protezione ambientale.
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