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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7792/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di associazione mafiosa (art.416-bis c.p.), contestando a Pizzimenti il ruolo di rappresentante imprenditoriale, faccendiere e mediatore con la cosca Condello. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e carente/contraddittoria motivazione per aver posto eccessivo affidamento sulle dichiarazioni del collaboratore Lucibello (e su dichiarazioni "de relato"), senza verificare attendibilità intrinseca ed estrinseca e senza riscontri esterni; sostenuto che le operazioni economiche contestate erano affari personali o congetture e non dimostravano partecipazione alla consorteria; 2) mancata e insufficiente motivazione circa le esigenze cautelari, deducendo che i fatti risalivano al 2016, non vi erano contatti successivi, e che il "tempo silente" e la lontananza territoriale di Pizzimenti attenuavano/contraddicevano le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (dichiarandolo inammissibile o infondato nei limiti indicati) confermando la regolarità dell'ordinanza del Tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto legittimo l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la congruenza logica del quadro indiziario, fondato su plurime fonti (dichiarazioni del collaboratore Lucibello, riscontri nelle intercettazioni, convergenze con altri collaboratori come De Carlo, elementi di indagine). Ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità (valutazione non rivedibile nel merito) e richiamato la "doppia presunzione" connessa all'art.416-bis in tema di esigenze cautelari: la presunzione deve essere superata solo con elementi concreti quali il recesso dall'associazione o l'esaurimento dell'attività associativa; il solo decorso del tempo ("tempo silente") non è sufficiente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma contestata: la Corte conferma che l'applicazione della custodia cautelare per il reato di associazione di tipo mafioso poggia su una "doppia presunzione" riguardante le esigenze cautelari e che la gravità indiziaria può essere desunta da un quadro complessivo di elementi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, riscontri).

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato rispetto alle esigenze cautelari: la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di mafia può essere superata solo con elementi concreti (es. recesso dall'associazione o esaurimento dell'attività), non con il solo "tempo silente".

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che individua i motivi di ricorso per Cassazione: il ricorso per violazione di legge (lett. b) e per vizio di motivazione (lett. e) è stato esaminato nei limiti della legittimità, con richiamo ai limiti del sindacato della Corte sulla valutazione di merito e sull'apprezzamento delle fonti.

  • Norme e articoli richiamati dalla difesa (es. artt. 43 c.p., 273 c.p., 192 e 125 c.p.p.)

    Tali norme sono state menzionate dalla difesa nella contestazione, ma la Corte ha ritenuto che le censure mosse fossero, in massima parte, censure di fatto o parcellizzazione degli elementi indiziari e non idonee a compromettere la congruenza logica del quadro accusatorio così come valutato dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità sulla misura cautelare non sostituisce il giudizio di merito: la Cassazione verifica la congruenza logica e la correttezza giuridica della motivazione, non rifà la valutazione fattuale degli indizi.
  • Per i reati di tipo mafioso (art.416-bis) vale una presunzione rafforzata in tema di esigenze cautelari: essa può essere superata solo con elementi oggettivi e concreti (es. recesso dall'associazione, esaurimento dell'attività associativa, prova di grave mutamento oggettivo), non con il solo decorso del tempo.
  • Le dichiarazioni di collaboratori e le cosiddette testimonianze "de relato" possono sostenere la gravità indiziaria se ritenute attendibili sulla base di parametri (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e se trovano riscontro in altri elementi investigativi (intercettazioni, convergenze di fonti).
  • Le censure difensive che si limitano a frammentare il materiale indiziario e a impugnare singoli elementi senza proporre un quadro alternativo oggettivo e documentato difficilmente ottengono l'annullamento della misura cautelare in sede di legittimità.
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari per reati di mafia occorre produrre elementi probanti di discontinuità (es. comprovato recesso, collaborazione, trasferimento e vita pubblica incompatibile con la partecipazione) oppure dimostrare vizi logici e giuridici evidenti nella motivazione del giudice di merito.
  • Il mero interesse economico personale in operazioni che hanno anche risvolti collegabili a soggetti mafiosi deve essere analizzato nella sua connessione complessiva: se inserito in un contesto di convergenze probatorie può essere valutato come partecipazione, mentre un isolamento probatorio può invece indebolire l'accusa.

Testo integrale

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