Cassazione Civile, Ordinanza n. 32417/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento di due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per recuperare a tassazione costi ritenuti non inerenti: spese di sponsorizzazione di un'associazione sportiva dilettantistica operante nel settore delle corse automobilistiche, sostenute per esporre il logo aziendale sulle vetture da competizione. L'Ufficio sosteneva che tali costi fossero estranei all'attività della società, produttrice di accessori in gomma per calzature, e comunque antieconomici e sproporzionati rispetto ai benefici pubblicitari attesi; deduceva la violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che spettasse al contribuente dimostrare l'idoneità del costo a produrre reddito. La società resistente eccepiva inoltre il giudicato interno, richiamando l'art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, ma la Corte ha ritenuto infondata tale eccezione perché la CTR aveva affrontato principalmente la non inerenza e l'antieconomicità della spesa, mentre il richiamo alla norma era solo ad abundantiam.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse corretta perché fondata su due rilievi non adeguatamente censurati: da un lato, la modestia dell'importo delle sponsorizzazioni rispetto al fatturato della società e l'accertato incremento del fatturato; dall'altro, la libertà imprenditoriale nelle scelte pubblicitarie. Inoltre, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, nel testo ratione temporis applicabile, introduce una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni a favore di imprese sportive dilettantistiche, quando i corrispettivi siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e vi sia una specifica attività del beneficiario. Conseguentemente, la spesa era integralmente deducibile. L'Agenzia è stata anche condannata alle spese, mentre non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato perché non applicabile alle amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
Norma invocata dall'Ufficio per contestare la deducibilità dei costi; la Corte ritiene il motivo infondato perché la decisione di merito è conforme ai principi sull'inerenza delle spese di sponsorizzazione e non adeguatamente censurata.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che il ricorso non si confronta specificamente con la motivazione di merito e con l'accertato incremento del fatturato.
art. 90, comma 8, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Nel testo vigente ratione temporis è interpretato come fonte di una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni a favore di imprese sportive dilettantistiche, quando il corrispettivo è destinato alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata una specifica attività del beneficiario; le relative spese sono integralmente deducibili.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge; il motivo viene esaminato come censura di violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti di un'Amministrazione dello Stato, istituzionalmente esonerata dal versamento mediante prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato in relazione all'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di deducibilità delle spese di sponsorizzazione, quando ricorrono i presupposti dell'art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 nel testo ratione temporis applicabile, opera una presunzione assoluta di inerenza e congruità della spesa, con conseguente integrale deducibilità dal reddito dello sponsor.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. non è fondata se il ricorrente non si confronta specificamente con la motivazione di merito e con gli accertamenti di fatto posti a base della decisione, come l'effettivo incremento del fatturato o altri elementi valorizzati dal giudice di merito.
- L'antieconomicità della spesa non è di per sé sufficiente a escluderne la deducibilità quando il giudice di merito abbia accertato elementi concreti di collegamento con l'attività promozionale e la censura in cassazione non li abbia specificamente aggrediti.
- Le scelte pubblicitarie dell'imprenditore rientrano nella sua autonomia organizzativa e non possono essere sindacate dall'Amministrazione in termini sostitutivi se non nei limiti di una specifica prova contraria e nei casi non coperti da presunzioni legali di inerenza.
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