Sentenza del 21/03/2018 n. 337 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.R.A.P.- deduzione forfettaria per costi del personale - azienda di trasporto pubblicolocale - applicabilità - sussiste - conseguenze - rimborso della maggiorimposta pagata - legittimità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
ACTV chiedeva il rimborso della maggiore IRAP versata per gli anni 2008, 2009 e 2010, sostenendo di poter applicare la deduzione forfettaria relativa al costo del personale, prevista dall’art. 1, comma 266, della legge n. 296/2006, nell’ambito della riduzione del cosiddetto cuneo fiscale. L’Agenzia riteneva invece che la società fosse esclusa dal beneficio in quanto operante nel settore del trasporto pubblico locale, in regime di concessione, mercato protetto e tariffa remuneratoria, nonché assimilabile a un soggetto pubblico o a una società in house. La controversia riguardava quindi la qualificazione del rapporto: concessione traslativa, che avrebbe escluso l’agevolazione, oppure appalto/contratto di servizio, che avrebbe consentito la deduzione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole ad ACTV. Ha ritenuto che la società operasse sulla base di contratti d’appalto di servizi disciplinati dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 442/1997, e non in forza di una concessione traslativa. Il corrispettivo chilometrico ricevuto dall’ente pubblico è stato qualificato come controprestazione contrattuale e non come tariffa remuneratoria, poiché non garantiva la copertura dei costi e la remunerazione del capitale investito. Non ricorrendo quindi i requisiti del regime di mercato protetto, ACTV aveva diritto alla deduzione IRAP e al rimborso della maggiore imposta versata. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 1, comma 266, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Deduzione forfettaria per i costi del personale ai fini IRAP, nell’ambito della riduzione del cosiddetto cuneo fiscale.
L’agevolazione spetta ai soggetti passivi IRAP, salvo le categorie espressamente escluse, tra cui le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori regolamentati. L’esclusione non riguarda automaticamente tutte le imprese di trasporto pubblico, ma richiede la presenza dei requisiti della concessione traslativa e della tariffa remuneratoria.
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Individua alcune categorie di soggetti esclusi dall’agevolazione IRAP, comprese determinate amministrazioni pubbliche e imprese operanti in settori regolamentati in regime concessorio e tariffario.
D.lgs. n. 442/1997
La disciplina è stata richiamata per qualificare il rapporto di ACTV come appalto o contratto di servizio nel contesto della liberalizzazione del trasporto pubblico locale, anziché come concessione traslativa.
Legge regionale Veneto n. 25/1998
Prevede il ricorso a contratti di servizio per disciplinare l’erogazione del trasporto pubblico locale. Nel caso concreto, la Commissione ha valorizzato il contenuto effettivo del rapporto e non la sola denominazione formale dei contratti.
Cassazione civile, sentenza n. 22455/2014
È stata richiamata a sostegno della qualificazione dei rapporti di trasporto pubblico locale nel quadro della liberalizzazione del settore e del trasferimento delle competenze alle Regioni.
Massime di principio
- Per stabilire se un’impresa di trasporto pubblico sia esclusa da un’agevolazione IRAP non è sufficiente considerare il settore in cui opera o la partecipazione pubblica: occorre verificare concretamente la natura del rapporto con l’ente affidante.
- L’esclusione dall’agevolazione richiede, secondo l’interpretazione seguita dalla sentenza, la concomitante presenza di una concessione traslativa e di una tariffa remuneratoria o comunque idonea a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’attività.
- La qualificazione come contratto di servizio o appalto è compatibile con il riconoscimento dell’agevolazione quando l’impresa opera a proprio rischio e riceve un corrispettivo contrattuale, senza acquisire poteri pubblici o una posizione esclusiva di gestione del servizio.
- Un corrispettivo chilometrico o analogo pagamento dell’ente pubblico non costituisce necessariamente una tariffa remuneratoria: deve essere verificato se copra effettivamente i costi e remuneri il capitale investito.
- La partecipazione pubblica o la qualificazione della società come società in house non determina automaticamente l’esclusione dal beneficio, se la società mantiene natura e operatività imprenditoriale e non rientra espressamente tra i soggetti esclusi dalla legge.
- In caso di diniego del rimborso, il contribuente deve documentare i contratti, il sistema di remunerazione, l’assenza di poteri concessori e l’eventuale insufficienza delle tariffe rispetto ai costi di gestione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 mar 2018Sentenza del 21/03/2018 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 21 mar 2018Sentenza del 21/03/2018 n. 68 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 21 mar 2018Sentenza del 21/03/2018 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 21 mar 2018Sentenza del 21/03/2018 n. 172 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 21 mar 2018Sentenza del 21/03/2018 n. 204 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 21 mar 2018Sentenza del 21/03/2018 n. 327 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →