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Sentenza

Sentenza n. 13503/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del “Decreto recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2026" (decreto Capo Dipartimento - DISAI Masaf prot. n. 0353391 del 30.07.2025, non comunicato, né notificato; - nonché degli altri atti e/o provvedimenti, presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli nella presente sede impugnati, ancorché sconosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12\1\2026 per l’annullamento: - del “Decreto D.G. di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2026” (decreto Direttore Generale MASAF DIPP IV prot. n. 0587688 del 31.10.2025, ivi All.R1), non comunicato, né notificato, - della relazione istruttoria (MASAF DIPP IV prot. n. 0587685 del 31.10.2025), non pubblicata; - della relazione istruttoria (MASAF segreteria DIPP n. 0351955 del 29.07.2025), richiamata nel decreto Capo-dipartimento n. 0353391 del 30.07.2025, non pubblicata; - nonché degli altri atti e/o provvedimenti, presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli nella presente sede impugnati, ancorché sconosciuti alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202513238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per il 2026, decreto direttoriale di approvazione del calendario e relative relazioni istruttorie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno impugnato il decreto dipartimentale del 30 luglio 2025, recante i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per il 2026, nonché, con motivi aggiunti, il successivo decreto direttoriale del 31 ottobre 2025 di approvazione del calendario e le relative relazioni istruttorie. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione delle norme di settore e degli atti presupposti, inclusi il d.lgs. n. 449/1999, il d.P.R. n. 169/1998, lo Statuto UNIRE e il modello di classificazione degli ippodromi approvato nel dicembre 2024. Secondo le ricorrenti, l'Amministrazione avrebbe illegittimamente introdotto criteri ulteriori rispetto alla classificazione, quali il rating delle corse, il numero medio dei cavalli partiti, le peculiarità territoriali e le esigenze tecniche di programmazione, attribuendo loro un peso tale da neutralizzare il ruolo della graduatoria classificatoria. È stata inoltre contestata l'assenza di una preventiva programmazione annuale e pluriennale, l'utilizzo di dati riferiti ai ventiquattro mesi precedenti il 31 agosto 2025, la previsione di correttivi e di variazioni delle giornate e del montepremi fino al 20%, nonché l'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Con riferimento agli atti sopravvenuti, le ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità derivata e vizi propri, lamentando la discrasia tra classificazione degli ippodromi e assegnazione delle giornate, dei gran premi e delle corse di gruppo. Hanno inoltre denunciato un difetto di partecipazione e di motivazione, sostenendo che le osservazioni formulate nel procedimento non sarebbero state adeguatamente considerate. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse delle associazioni, la genericità dei motivi e, nel merito, la legittimità del sistema, fondato sul decreto ministeriale del 20 dicembre 2019 e su una pluralità di criteri economici, tecnici, organizzativi e territoriali, non riducibili alla sola classificazione degli ippodromi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondata la censura relativa al difetto di partecipazione e motivazione: le associazioni avevano presentato osservazioni il 6 e il 22 luglio 2025, in tempo utile per la loro valutazione, sicché il coinvolgimento procedimentale si era concretamente realizzato. L'Amministrazione non era tenuta a fornire una disamina puntuale di ogni osservazione non recepita, essendo sufficiente che dal contesto complessivo dell'atto risultasse che il contributo fosse stato preso in considerazione. Quanto alle doglianze di merito sull'assetto dei criteri, il Collegio ha ritenuto fondate le eccezioni di carenza di legittimazione e di specificità dei motivi. Le associazioni non agivano per la tutela della posizione individuale di uno specifico ippodromo, ma per ottenere la revisione generale delle regole del sistema; mancava tuttavia un collegamento concreto tra la loro posizione, le censure e gli effetti lesivi prospettati. Le contestazioni si risolvevano in una critica astratta alla scelta tecnica dell'Amministrazione, senza indicare perché i criteri fossero inattendibili, insostenibili o illegittimi e senza dimostrare un concreto pregiudizio per ippodromi determinati. Il decreto del 30 luglio 2025 è stato qualificato come espressione di un procedimento programmatorio complesso, nel quale la classificazione costituisce uno dei parametri, insieme al rating delle corse, al numero medio dei cavalli partiti, alle risorse disponibili, alle esigenze territoriali, alle caratteristiche delle piste, al benessere animale, alla sicurezza e all'equilibrio complessivo del calendario. I motivi aggiunti, pur riferiti alla fase applicativa, non hanno attualizzato le censure né indicato casi concreti di esercizio arbitrario o differenziato della discrezionalità. Le spese sono state compensate per la novità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 449/1999

    Le ricorrenti ne hanno invocato la violazione, sostenendo che imponesse una preventiva programmazione annuale e pluriennale dell'attività amministrativa nel settore ippico; la censura non è stata accolta.

  • art. 12, commi 1 e 2, lett. d) ed e), d.P.R. n. 169/1998

    Richiamato dalle ricorrenti quale fondamento delle attribuzioni amministrative in materia di settore ippico e sovvenzioni; il giudice non ne ha ricavato l'illegittimità degli atti impugnati.

  • decreto ministeriale n. 12939 del 20 dicembre 2019

    i principi per la formulazione del calendario nazionale delle corse sono diretti a garantire l'equilibrio tra risorse finanziarie, funzionalità delle corse e promozione dello spettacolo ippico, in un'ottica di rilancio del settore e a garantire il miglioramento tecnico organizzativo delle corse

    Costituisce, secondo il giudice e la difesa ministeriale, la base normativa e programmatoria del calendario nazionale delle corse, che non è un risultato automatico della classificazione degli ippodromi.

  • decreto del Sottosegretario di Stato prot. n. 0644641 del 6 dicembre 2024

    Ha introdotto il modello di classificazione degli ippodromi; tale classificazione opera come uno dei parametri del procedimento di definizione del calendario, non come criterio esclusivo o automaticamente prevalente.

  • art. 4 del decreto del Capo Dipartimento prot. n. 0353391 del 30 luglio 2025

    Prevede la combinazione di rating delle corse, numero medio dei cavalli partiti, classificazione degli ippodromi e fattori correttivi territoriali e tecnici per determinare le giornate di corsa.

  • art. 5, comma 3, del decreto del Capo Dipartimento prot. n. 0353391 del 30 luglio 2025

    Prevede la possibilità di variazioni del montepremi medio per giornata; la relativa censura non è stata accolta.

  • art. 14, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento prot. n. 0353391 del 30 luglio 2025

    Prevede la possibilità di variazioni del montepremi ordinario; la relativa censura non è stata accolta.

  • art. 10-bis l. 241/1990

Massime di principio

  • La definizione del calendario nazionale delle corse ippiche costituisce un procedimento programmatorio complesso e non il risultato automatico della classificazione degli ippodromi; la classificazione può essere utilizzata come uno dei parametri insieme a criteri economici, tecnici, organizzativi e territoriali, purché il sistema sia riferibile agli obiettivi pubblici della programmazione.
  • Le associazioni rappresentative di categoria possono far valere un interesse generale alla correttezza delle regole del settore, ma la loro legittimazione processuale richiede un collegamento concreto tra la posizione esponenziale dedotta, le specifiche censure e gli effetti lesivi prospettati; non è sufficiente una contestazione astratta dell'assetto regolatorio.
  • La contestazione delle valutazioni tecniche e programmatorie dell'Amministrazione non può limitarsi alla non condivisibilità delle scelte: il ricorrente deve indicare concrete ragioni di inattendibilità, illogicità, insostenibilità o contrarietà a norme e atti vincolanti.
  • La partecipazione procedimentale è soddisfatta quando gli interessati abbiano potuto presentare osservazioni in tempo utile per la loro valutazione. L'Amministrazione non deve motivare analiticamente il mancato recepimento di ogni osservazione, se dal contesto complessivo dell'atto risulta che il contributo è stato conosciuto e considerato.
  • Quando gli atti applicativi sono impugnati per illegittimità derivata o per l'attualizzazione di vizi propri della disciplina generale, il ricorrente deve indicare concreti effetti differenziati o casi specifici di applicazione arbitraria dei criteri; la mera riproposizione di dubbi astratti sulla discrezionalità dell'Amministrazione non integra una censura specifica.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

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