Sentenza n. 2343/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: a) del provvedimento della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS- di emissione della informativa ostativa antimafia, in uno alla relativa comunicazione; b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare dei verbali del GIA del -OMISSIS-, non ancora conosciuti; c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo, con particolare riferimento alle note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n. -OMISSIS- e del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta prot. n.-OMISSIS- non ancora conosciuti; d) ove e per quanto lesiva, della nota prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011; e) ove e per quanto lesivo, del verbale di audizione del 13.12.2022; f) del provvedimento ANAC n. -OMISSIS- avente ad oggetto la “comunicazione di avvenuta segnalazione e dell'inserimento nel Casellario della relativa annotazione”; g) del provvedimento del Comune di Sparanise – determinazione n.-OMISSIS- notificata in data 28.3.2023, avente ad oggetto la “revoca e dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi SUAP “-OMISSIS-” a seguito di provvedimento amministrativo interdittivo antimafia”; h) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; quanto ai motivi aggiunti depositati il 18/5/2023 e il 30/8/2023: 1) ove e per quanto lesiva, della nota prefettizia prot. n. -OMISSIS- 2) ove e per quanto lesiva, della nota della Legione Carabinieri Campania – Comando Provinciale di Caserta prot. n. -OMISSIS-1 (soc-OMISSIS-) “P” dell'11.10.2022, già impugnata con il ricorso introduttivo; 3) ove e per quanto lesivi, dei verbali del GIA del -OMISSIS-, già impugnati con il ricorso introduttivo; 4) ove e per quanto lesiva, della nota della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS- 5) del provvedimento ANAC n. -OMISSIS- avente ad oggetto la “comunicazione di avvenuta segnalazione e dell'inserimento nel Casellario della relativa annotazione”; 6) ove e per quanto lesivo, del provvedimento della Prefettura di Caserta n.-OMISSIS-, già impugnato nell'ambito del presente giudizio con istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.; 7) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia della Prefettura di Caserta, conseguente annotazione ANAC nel Casellario e revoca o dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi SUAP da parte del Comune di Sparanise
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’informativa antimafia e gli atti consequenziali, deducendo che la Prefettura aveva fondato la prognosi di permeabilità mafiosa principalmente sui rapporti familiari dell’amministratore e dei soci con un loro congiunto, sulle risultanze di un procedimento penale successivamente archiviato e su conversazioni e dichiarazioni risalenti nel tempo. Sono stati contestati il mancato rilievo dato all’archiviazione, l’inattendibilità o l’assenza di attualità degli elementi indiziari, l’insufficienza del mero legame parentale e l’omessa valutazione complessiva e aggiornata degli elementi acquisiti. La società ha inoltre dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle misure meno afflittive di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che la Prefettura non avesse specificamente dimostrato il carattere continuativo, stabile e strutturale del rischio infiltrativo, tale da escludere l’agevolazione meramente occasionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto illegittima l’informativa antimafia per difetto di motivazione e di istruttoria riguardo all’esclusione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. La Prefettura si era limitata ad affermare, con formula stereotipata e apodittica, che il pericolo fosse riconducibile a rapporti qualificati, continuativi, stabili e non episodici, senza indicare elementi concreti e attualizzati idonei a dimostrare una cointeressenza mafiosa strutturale o una situazione di etero-direzione della società. Il giudice ha sottolineato che non erano stati adeguatamente valutati la risalenza degli elementi, l’archiviazione del procedimento penale, l’estraneità del congiunto alla compagine sociale e amministrativa e le contestazioni sull’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. L’annullamento dell’informativa ha comportato, per illegittimità derivata, l’annullamento dell’annotazione ANAC e della determinazione comunale di revoca o inefficacia dei titoli abilitativi. Le restanti censure sono state assorbite. Sono salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato a carico della Prefettura e del Ministero dell’Interno.
Norme richiamate
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
"misure amministrative di prevenzione collaborativa"
La Prefettura deve verificare e motivare specificamente l’applicabilità delle misure meno afflittive di prevenzione collaborativa; per escluderle non basta un’affermazione astratta o il mero richiamo agli elementi indiziari, ma occorre dimostrare concretamente che il rischio infiltrativo abbia carattere continuativo, stabile e strutturale, incompatibile con l’agevolazione occasionale.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base della comunicazione di avvio del procedimento prefettizio, senza specifica statuizione autonoma nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel sistema dell’informazione antimafia, quando la Prefettura deve valutare l’applicabilità delle misure meno afflittive di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, è gravata da un particolare onere motivazionale: non è sufficiente richiamare genericamente la persistenza degli elementi indiziari, ma occorre spiegare concretamente perché il rischio infiltrativo non sia occasionale e presenti carattere continuativo, stabile e strutturale.
- L’esclusione delle misure di prevenzione collaborativa non può fondarsi su formule stereotipate o su una presunzione derivante dalla sola base familiare della società; devono essere indicati elementi specifici, attuali e adeguatamente istruiti, tali da dimostrare una situazione di cointeressenza mafiosa strutturale o di etero-direzione.
- Nella valutazione della permeabilità mafiosa devono essere considerati in modo complessivo e attualizzato anche gli elementi favorevoli all’impresa, quali la risalenza degli indizi, l’archiviazione di procedimenti penali, l’estraneità del soggetto controindicato alla compagine sociale e amministrativa e le contestazioni sull’attendibilità delle dichiarazioni utilizzate.
- Il difetto di motivazione e di istruttoria sulla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa vizia l’informativa antimafia e comporta l’annullamento per illegittimità derivata degli atti amministrativi consequenziali fondati su tale informativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →