Cassazione Penale, Sentenza n. 12253/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro deducendo errata applicazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e censurando la mancanza e l'illogicità della motivazione nella valutazione delle prove. In particolare hanno evidenziato la contraddittorietà e l'ambiguità delle dichiarazioni del teste Accogli, che avrebbe visto a circa 20 metri uno dei quattro imputati far scivolare oggetti dalla tasca ma non aveva potuto individuare chi li avesse poi lanciati oltre una siepe, essendo i soggetti parzialmente coperti dalla sagoma di un'auto; i ricorrenti sostenevano che tali incongruenze avrebbero dovuto dare luogo a ragionevoli dubbi sulla loro partecipazione alla condotta contestata
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo riproduceva censure già svolte in appello e che consistono in una richiesta di diversa valutazione delle prove, rimessa al giudice di merito e non sindacabile in questa sede. La Corte ha richiamato i limiti del giudizio di legittimità (impossibilità di rinnovare la valutazione delle risultanze o sostituirsi al merito), ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica e priva di contraddizioni manifeste, e ha confermato l'affermazione di responsabilità. Per l'inammissibilità ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare, in favore della Cassa delle Ammende, la somma di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 42/2004, art. 176
Norma che punisce l'illecita detenzione/appropriazione di beni culturali appartenenti allo Stato; la condotta addebitata ai ricorrenti (possesso/appropriazione di monete, anello e medaglietta antica) è stata ricondotta a questa fattispecie
cod. proc. pen., art. 192
Richiamato dai ricorrenti nella critica alla motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze come mere richieste di diversa valutazione delle prove, non idonee a fondare il ricorso per cassazione
cod. proc. pen., art. 533
Censurato dai ricorrenti in relazione alla motivazione dell'appello; la Corte ha ritenuto che le pretesi violazioni concernessero il merito probatorio e fossero già definitivamente valutate in sede di appello
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamata implicitamente dalla Corte per ribadire il limite del giudizio di legittimità: non è consentito alla Cassazione di riformare la valutazione delle fonti di prova salvo i casi tassativi indicati dalla norma
cod. proc. pen., art. 616
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende per ricorsi ritenuti infondati o proposti con colpa; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a ciascun ricorrente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito: non si può chiedere alla Cassazione di rivedere la ponderazione e la credibilità delle prove già valutate dai giudici di merito, salvo che non sussistano errori di diritto o manifesti vizi logici nella motivazione
- Un ricorso che ripropone in sostanza i medesimi motivi già svolti e rigettati in appello è inammissibile; bisogna formulare censure nuove e rilevanti di diritto o dimostrare un'assoluta illogicità/contraddittorietà della motivazione
- Per contestare la valutazione attestata dai giudici di merito occorre mostrare una contraddizione manifesta, una violazione di regole logiche evidenti o l'utilizzo di una prova inesistente o gravemente travisata; la mera possibilità di una lettura alternativa delle stesse risultanze non è sufficiente
- Nel ricorso è rischioso riporre l'intera strategia nella disamina della credibilità di un teste se i giudici di merito hanno fondato la loro decisione su un complesso di elementi (circostanza del luogo, strumenti in uso, ritrovamento degli oggetti, comportamento dei presenti); la valutazione complessiva può reggere anche se singoli passaggi appaiono imprecisi
- Chi propone ricorso deve valutare il rischio di condanna alle spese e alla sanzione per cassa ammende se il ricorso risulta manifestamente inammissibile o privo di base giuridica solida
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