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Sentenza

Sentenza n. 1711/2026 - Napoli, Sezione 5

della Sentenza del Tribunale Ordinario di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 703/2023 (n. 4051/2022 rg), non impugnata e passata in giudicato, come da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Benevento dell’1.4.2025.

Giustizia amministrativa202506602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, relativa al beneficio della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza del Tribunale ordinario di Benevento, passata in giudicato e non impugnata, che aveva accertato il suo diritto, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, al beneficio economico annuo di euro 500,00 per quattro annualità mediante la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 della legge n. 107/2015. Il titolo giudiziale imponeva al Ministero l'erogazione di un beneficio complessivo di euro 2.000,00, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 18 febbraio 2025 e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'amministrazione non aveva dato prova dell'adempimento e non si era costituita. La ricorrente aveva inizialmente chiesto anche la fissazione di una penale per il ritardo, rinunciandovi successivamente. È stato inoltre dato atto del deposito iniziale erroneo di un ricorso riferito a diverso ricorrente, seguito dal deposito corretto dopo avviso della segreteria.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato la proponibilità dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato contenente un obbligo dell'amministrazione di conformarsi al decisum. Ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, depositando la prova dell'adempimento secondo le disposizioni del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero, compiendo anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato. Il TAR non ha provveduto sulla penale, essendovi stata rinuncia espressa. Ha condannato il Ministero al pagamento di euro 1.200,00 per spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, applicando una riduzione in ragione della natura seriale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione non si conformi al relativo comando.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine applicabile alla proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine era trascorso senza adempimento.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale anche in relazione ai contratti a tempo determinato della ricorrente.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.

  • art. 479 c.p.c.

    È richiamato, nella formulazione risultante dalle modifiche normative indicate nella sentenza, con riferimento alla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi al comando giudiziale.
  • In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, della sua notificazione all'amministrazione e del decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la mancata prova dell'adempimento giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione integrale del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • Nell'esecuzione del giudicato, il commissario ad acta deve compiere anche gli atti contabili necessari al pagamento; l'insufficienza dello stanziamento o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all'adempimento dell'obbligo giudiziale.
  • La rinuncia espressa a una domanda accessoria di penalità esclude che il giudice debba provvedere su tale domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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