Ordinanza n. 369/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’annullamento previa sospensione e previa adozione delle misure cautelari più idonee - DELLE DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 1/12/2025 N. 10855 E 12/12/2025 N. 11464, DI RIGETTO DEL RICORSO GERARCHICO PROPOSTO AVVERSO IL DECRETO 31/7/2025, DI DINIEGO DEL PUNTEGGIO DI 15 PUNTI PER IL REQUISITO EX ART. 11 DEL BANDO 2024 DEL PRS SICILIA 2014/2022, SOTTOMISURA 4.1; - DEL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 31/7/2025 N. 6327, DI APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEFINITIVI; - DEL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 28/5/2025 N. 4441, DI APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI PROVVISORI; - DELLA NOTA DELLA COMMISSIONE 13/11/2025; - DEL DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE 6/12/2024, DI APPROVAZIONE DEL BANDO; - DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEQUENZIALE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di 15 punti nella graduatoria del bando 2024 PRS Sicilia 2014/2022, sottomisura 4.1, e conseguenti elenchi provvisori e definitivi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’amministrazione ha negato l’attribuzione di 15 punti prevista dall’art. 11 del bando 2024 per gli investimenti proposti da imprenditori agricoli titolari di aziende con Produzione Standard Totale pari ad almeno 50.000 euro. A sostegno della pretesa sono state prodotte la scheda di validazione del fascicolo aziendale collegato alla domanda unificata 2024, attestante una redditività di 51.733,14 euro, e una successiva scheda validata il 9 giugno 2025, recante un importo superiore. Il ricorso evidenzia inoltre che l’aggiornamento del fascicolo aziendale alla data della domanda, fissata al 25 febbraio 2025, era stato effettuato mediante la scheda di validazione del 28 gennaio 2025. L’attestazione del CAA sembrerebbe comprovare sia il raggiungimento della soglia di Produzione Standard Totale sia la sussistenza di una causa di forza maggiore, consistente nell’impossibilità di completare correttamente gli aggiornamenti grafici delle particelle a causa dei controlli di monitoraggio satellitare; sarebbe stata quindi aggiornata soltanto la parte alfanumerica, senza associazione dei dati alle particelle. La ricorrente ha altresì dedotto che il fascicolo del 28 gennaio 2025 comprendeva superfici aggiuntive rispetto al fascicolo del 26 agosto 2024, in ragione di un contratto di affitto stipulato il 13 novembre 2024 e registrato il 15 novembre successivo. Il testo dell’ordinanza non riporta in modo analitico le singole censure giuridiche articolate nel ricorso, ma dà atto degli elementi documentali addotti a sostegno dell’illegittimità del mancato riconoscimento del punteggio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha deciso la domanda cautelare in via definitiva. Ha ritenuto necessario acquisire dall’amministrazione una relazione circostanziata sulle questioni fattuali e sulle argomentazioni del ricorso, con eventuale ulteriore documentazione. Il dirigente preposto al Dipartimento Agricoltura, o un soggetto idoneamente delegato, dovrà depositare la relazione tramite PAT entro il 27 febbraio 2026. Il Collegio ha ritenuto che il rinvio alla prima camera di consiglio di marzo non comprometta irreparabilmente la posizione della ricorrente. È stata autorizzata, su istanza della ricorrente, l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie e negli elenchi interessati, quali potenziali controinteressati suscettibili di subire una riduzione delle somme spettanti in caso di reinserimento della ricorrente tra i beneficiari. La pubblicazione dovrà durare 30 giorni e contenere la presente ordinanza, un sunto del ricorso, l’indicazione nominativa dei soggetti inclusi nelle graduatorie e lo stato attuale della procedura. La ricorrente dovrà compiere l’incombente entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova degli adempimenti entro 10 giorni dalla pubblicazione. Il TAR ha avvertito che l’omessa notificazione dell’integrazione nei termini, seguita dal mancato deposito, comporterà l’improcedibilità del ricorso. Ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 12 marzo 2026 e ogni decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 11 del bando 2024 PRS Sicilia 2014/2022, sottomisura 4.1
15 punti per investimenti proposti da imprenditori agricoli che gestiscono un’azienda di dimensione economica (Produzione Standard Totale) di almeno 50.000 €
La disposizione prevede l’attribuzione di 15 punti al ricorrere della soglia minima di Produzione Standard Totale indicata nel bando.
art. 49, comma 3, c.p.a.
se l’atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile
Il mancato perfezionamento e deposito dell’integrazione del contraddittorio nel termine assegnato determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della conseguenza di improcedibilità derivante dall’omessa integrazione del contraddittorio.
art. 64, comma 4, c.p.a.
La condotta omissiva dell’amministrazione rispetto all’ordine istruttorio può essere valutata come argomento di prova, anche ai fini delle spese.
art. 116, comma 2, c.p.c.
È richiamato, insieme all’art. 64, comma 4, c.p.a., per la valutazione probatoria della condotta omissiva della parte onerata dalla produzione documentale.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla controversia dipende da circostanze fattuali controverse e la parte ricorrente ha prodotto elementi documentali idonei a prospettare la fondatezza della domanda, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione circostanziata e dell’ulteriore documentazione pertinente, rinviando la trattazione per consentire l’istruttoria.
- Nelle controversie relative a graduatorie per finanziamenti pubblici, devono essere chiamati in giudizio, mediante integrazione del contraddittorio, i soggetti collocati negli elenchi o nelle graduatorie che potrebbero subire una riduzione delle somme spettanti in conseguenza dell’eventuale accoglimento del ricorso e del reinserimento del ricorrente tra i beneficiari.
- L’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei potenziali controinteressati rende necessario tale strumento; il provvedimento deve indicare contenuti, durata della pubblicazione e termini per il deposito della documentazione comprovante l’adempimento.
- L’omessa notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato e il successivo mancato deposito determinano l’improcedibilità del ricorso ai sensi delle disposizioni richiamate dal giudice.
- La condotta omissiva dell’amministrazione nell’adempimento di un ordine istruttorio può essere valutata come argomento di prova e rilevare anche nella regolazione delle spese di lite.
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