Sentenza n. 747/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 79 del 2026: Per l'esecuzione della sentenza n. 184/2023 - RG n. 20/2023, pubblicata in data 26/05/2023, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisabetta Antoci, notificata in data 14.02.2024 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 16 dicembre 2025.ordinando l'ottemperanza al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione disponendo l'accredito di euro • BARONCELLI GRAZIELLA Euro 1.000,00; • BRIGO SAMANTHA Euro 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; c) fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; c) con vittoria di spese e compensi professionali, compreso il rimborso del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario. quanto al ricorso n. 106 del 2026: Per l'esecuzione della sentenza n. 171/2024 - RG n. 792/2023, pubblicata in data 24/05/2024, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Ivana Lo Bello, notificata in data 28.09.2024 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 17 dicembre 2025, per ordinare l'ottemperanza al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione disponendo l'accredito di euro• CIRROTTOLA ENRICA Euro 3.000,00; • CONFORTIN ARIANNA Euro 2.000,00; • CONTI MANUELA Euro 3.000,00. oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; c) fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; c) con vittoria di spese e compensi professionali, compreso il rimborso del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, relative all'accredito di somme sulla carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del Tribunale di Asti, Sezione lavoro: la prima, azionata da due docenti, aveva liquidato euro 1.000,00 ed euro 2.000,00; la seconda, azionata da tre docenti, aveva liquidato euro 3.000,00, euro 2.000,00 ed euro 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Le sentenze erano state rilasciate in copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificate al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale e passate in giudicato. Al momento della proposizione dei ricorsi era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito formalmente opponendosi, ma non ha contestato l'omessa esecuzione dei titoli giudiziali. Le ricorrenti hanno domandato l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi ai soli fini della trattazione e della redazione della decisione, mantenendo autonome le singole decisioni e la liquidazione delle spese. Ha accolto le domande di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti processuali: i titoli erano passati in giudicato, notificati e prodotti in copia conforme, il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso e l'inottemperanza ministeriale non era contestata. Ha ordinato al Ministero di eseguire le sentenze e pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento e agli atti necessari. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Ha inoltre applicato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando la penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, fino all'efficacia della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme agli altri presupposti indicati dal giudice, condizione per procedere all'ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 78 d.l. 25 giugno 2008, n. 112
art. 78 e successivi decreti di attuazione
È richiamato nei titoli esecutivi quale disciplina relativa agli atti necessari per assicurare l'accredito delle somme sulla carta del docente.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale passato in giudicato, prodotto in copia conforme e regolarmente notificato, non viene eseguito dalla pubblica amministrazione dopo il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme liquidate dal giudice della cognizione.
- Nel giudizio di ottemperanza per obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, individuandone i poteri e il termine per l'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o, in caso di persistente inerzia, fino al momento in cui diviene efficace la nomina del commissario ad acta.
- La riunione di ricorsi disposta per ragioni organizzative e di trattazione non altera l'autonomia dei singoli giudizi né impedisce una distinta liquidazione delle spese per ciascun ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →