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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21578/2025 del 27/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione è stato integralmente respinto. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Napoli e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARES emesso per l’anno d’imposta 2016, con cui l’ente locale contestava al contribuente una maggiore superficie tassabile rispetto a quella denunciata per l’immobile da lui condotto. La commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello del contribuente, ritenendo l’atto sufficientemente motivato e condividendo la ricostruzione del sopralluogo tecnico che aveva evidenziato la maggiore superficie. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) omessa pronuncia e violazione delle norme processuali per il mancato esame della richiesta di conciliazione ex art. 48-bis d.lgs. 546/1992; (2) violazione del dovere di motivazione dell’avviso e del combinato disposto tra art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000, assumendo che l’atto avesse tassato l’intera superficie e non solo i locali effettivamente condotti, e che mancasse un adeguato riscontro alla richiesta di variazione/sopralluogo nonché il richiamo alle norme tributarie e sanzionatorie; (3) violazione dell’art. 73 d.lgs. 507/1993, perché il giudice d’appello avrebbe valorizzato una scheda di sopralluogo asseritamente priva di dati significativi e senza preavviso al contribuente. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la richiesta di conciliazione non integra una domanda o eccezione suscettibile di omessa pronuncia; il secondo inammissibile per commistione di censure, difetto di autosufficienza e tentativo di rivalutazione del merito, chiarendo inoltre che la questione della maggiore superficie attiene alla fondatezza della pretesa e non alla motivazione dell’atto; il terzo inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, poiché il preavviso previsto dall’art. 73 non è sanzionato con nullità e ha natura meramente ordinatoria/opportuna.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro di legittimità per le censure di violazione di legge; le doglianze che mirano in realtà a rivalutare il merito o che non colpiscono la ratio decidendi sono inammissibili.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la doglianza di omessa pronuncia; la Corte precisa che l’omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni, non una mera istanza di conciliazione.

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione non è configurabile per il mancato esame di una mera richiesta di conciliazione, ma solo per l’omessa decisione su domande o eccezioni di parte.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel primo motivo come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, senza che la censura fosse ritenuta idonea a fondare un vizio della decisione.

  • art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992

    la richiesta di conciliazione ex tale norma non è trattata come domanda o eccezione suscettibile di omessa pronuncia.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato insieme all’art. 7 dello Statuto del contribuente per censurare la motivazione dell’avviso; la Corte osserva che la motivazione dell’atto era sufficiente.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato per il dovere di motivazione dell’atto impositivo; la Corte distingue tra motivazione dell’atto e prova della pretesa.

  • art. 73 d.lgs. n. 507/1993

    "almeno cinque giorni prima della verifica"

    il preavviso al contribuente prima della verifica è qualificato come adempimento procedurale non assistito da nullità, riconducibile a ragioni di mera opportunità o cortesia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    riconosciuti i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La censura di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo a domande ed eccezioni di parte; non ricorre, di regola, per la mancata considerazione di una mera istanza processuale di conciliazione, ove la decisione di merito mostri implicitamente di non averla ritenuta praticabile.
  • Quando si contesta la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso per cassazione deve riportare o riassumere specificamente i contenuti dell’atto impugnato e i passaggi ritenuti errati, per consentire il controllo di legittimità; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza e specificità.
  • La distinzione tra motivazione dell’atto impositivo e fondatezza della pretesa è netta: la sufficienza formale della motivazione non coincide con la prova della maggiore imposizione, che appartiene al piano dell’istruzione probatoria e del merito.
  • Il ricorso per cassazione non può risolversi nella mera riproposizione delle difese di merito o in una richiesta di nuova valutazione dei fatti; il motivo deve criticare puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il mancato preavviso della verifica tributaria, ove la norma non lo sanzioni espressamente con la nullità, non determina di per sé l’invalidità dell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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