Sentenza n. 225/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento - quanto all’atto introduttivo del giudizio: 1) della determinazione dirigenziale n. 52 del 12 settembre 2016, notificata il successivo giorno 23, con la quale è stata annullata la s.c.i.a. prot. n. 11619, prat. n. 4783, del 19 novembre 2015, per la realizzazione di una cappella funeraria gentilizia; 2) dell’ordinanza dirigenziale n. 60 del 31 ottobre 2016, notificata in pari data, recante ordine di demolizione di abusi edilizi; 3) del verbale di sopralluogo del 5 luglio 2016 e della connessa relazione prot. n. 8447 del 19 luglio 2016; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; - quanto ai motivi aggiunti: 5) della determinazione dirigenziale n. 6 del 14 febbraio 2017, notificata in pari data, recante decadenza del ricorrente dalla concessione di area cimiteriale cod. LTCB2a; 6) della nota prot. n. 2241 del 13 febbraio 2017, comunicata il successivo giorno 17, recante rigetto dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, acquisita al prot. n. 15094, prat. n. 4934, del 13 dicembre 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio degli effetti della SCIA per la costruzione di una cappella funeraria, ordine di demolizione, decadenza dalla concessione cimiteriale e diniego di accertamento di conformità
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario cimiteriale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha rimosso gli effetti della SCIA presentata per la costruzione di una cappella funeraria, l’ordine di demolizione degli abusi edilizi, nonché, con motivi aggiunti, la decadenza dalla concessione dell’area cimiteriale e il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Ha dedotto, in particolare, la violazione degli artt. 19, comma 6-bis, e 21-nonies l. n. 241/1990, sostenendo che il Comune non avesse esercitato tempestivamente i poteri inibitori sulla SCIA e che l’autotutela fosse stata adottata senza l’indicazione di un interesse pubblico concreto e attuale, distinto dal mero ripristino della legalità, né senza adeguata considerazione dell’affidamento maturato. Ha inoltre dedotto illegittimità derivata dell’ordine di demolizione, difetto di motivazione e di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e insussistenza degli abusi, assumendo che il manufatto fosse conforme alla cartografia del piano regolatore cimiteriale e che eventuali errori dipendessero dalla rappresentazione dello stato dei luoghi. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per omessa impugnazione del precedente divieto di prosecuzione dei lavori e ha sostenuto che il manufatto invadesse spazi pubblici esterni all’area concessa; ha inoltre negato la natura di annullamento d’ufficio della decadenza dalla concessione e rilevato il difetto della doppia conformità necessario per la sanatoria.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato tardivi e inutilizzabili la memoria e i documenti depositati dal ricorrente il 26 febbraio 2026 ai sensi dell’art. 73 c.p.a. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che il precedente divieto di prosecuzione dei lavori avesse natura cautelare e urgente e che i suoi effetti fossero stati assorbiti dal successivo provvedimento conclusivo di riesame. Ha inoltre respinto l’eccezione di improcedibilità, poiché i provvedimenti sopravvenuti erano stati impugnati con motivi aggiunti. Nel merito, ha accolto la censura relativa alla violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. La determinazione di rimozione degli effetti della SCIA si limitava infatti ad affermare l’illegittimità della segnalazione, senza ponderare l’interesse privato del destinatario e senza indicare uno specifico interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata. Il principio è stato ritenuto applicabile anche al riesame di una DIA/SCIA, pur trattandosi di un titolo non avente natura provvedimentale. L’accoglimento del motivo ha comportato l’annullamento della determinazione di autotutela e, per illegittimità derivata, dell’ordine di demolizione, della decadenza dalla concessione cimiteriale e del diniego di accertamento di conformità, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Sono tardivi e non possono essere utilizzati ai fini della decisione né la memoria né i documenti depositati il 26 febbraio 2026.
Gli scritti e i documenti depositati oltre i termini processuali non sono utilizzabili ai fini della decisione.
art. 19 l. 241/1990
La disciplina della SCIA e dei relativi poteri amministrativi è richiamata nel contesto della contestazione dell’intervento tardivo dell’amministrazione.
art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990
Il ricorrente ha invocato la disposizione sostenendo la tardività dell’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA; il giudice ha deciso la controversia sulla carenza di motivazione dell’autotutela.
art. 21-nonies l. 241/1990
È necessario che sussista un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, che sia diverso dal mero ripristino della legalità violata, dovendo anche considerarsi le posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.
L’annullamento d’ufficio, anche quando rivolto in via atipica agli effetti di una DIA/SCIA, richiede la motivazione su un interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, e sulla ponderazione delle posizioni private consolidate.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato nei motivi aggiunti per denunciare il difetto di motivazione; la decisione ha accolto la censura sostanzialmente in relazione ai presupposti motivazionali dell’art. 21-nonies.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il diniego di accertamento di conformità è stato annullato per illegittimità derivata, venuto meno il presupposto costituito dall’accertamento dell’illecito edilizio conseguente all’autotutela illegittima.
Massime di principio
- L’amministrazione che rimuove in autotutela gli effetti di una DIA o SCIA non può fondare il ritiro sul solo accertamento dell’illegittimità e sul conseguente ripristino della legalità: deve indicare un interesse pubblico concreto e attuale, distinto da tale esigenza, e ponderarlo con le posizioni giuridiche consolidate del destinatario.
- I principi generali dell’annullamento d’ufficio si applicano, in linea di principio, anche al riesame di una DIA o SCIA, benché tali segnalazioni non abbiano natura di provvedimento amministrativo.
- La carenza della motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale rende illegittimo il provvedimento di ritiro della DIA o SCIA e determina l’illegittimità derivata degli atti repressivi o consequenziali fondati esclusivamente su quel ritiro.
- Un provvedimento cautelare e urgente di divieto di prosecuzione dei lavori può essere assorbito dal successivo provvedimento conclusivo del procedimento di riesame; l’omessa impugnazione del primo non rende inammissibile l’impugnazione del secondo quando gli effetti del divieto siano strettamente strumentali e ormai definitivamente assorbiti.
- La decadenza dalla concessione cimiteriale e il diniego di sanatoria, se fondati sull’accertamento dell’illecito edilizio derivante dal provvedimento di autotutela, devono essere annullati per illegittimità derivata quando venga annullato il presupposto.
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