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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24383/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non ha disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo che la rinuncia sia stata motivata dal provvedimento del G.I.P. successivo alla proposizione del ricorso (revoca della misura) e che quindi sia venuto meno l'interesse all'impugnazione. Decisione resa in Roma il 3 maggio 2023.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 6/2/2023 (che aveva respinto la richiesta ex art. 309 c.p.p.), avverso l'applicazione della misura del divieto di dimora nelle province di Salerno e Avellino e nel Comune di Roma disposta dal G.I.P. di Nocera Inferiore (ordinanza 27/12/2022) con riguardo a ipotesi di "frodi carosello". Il ricorso per cassazione deduceva un'unica censura: violazione dell'art. 274, lett. c), c.p.p., per vizio di motivazione. Successivamente, l'avvocato procuratore speciale ha dichiarato la rinuncia al ricorso, avendo il G.I.P. revocato la misura con ordinanza del 14/3/2023, venendo così meno l'interesse all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla richiesta iniziale avverso le misure cautelari (la pronuncia impugnata confermava l'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P.). La Corte non è entrata nel merito della censura sostanziale per effetto della rinuncia.

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    L'articolo è stato indicato come motivo di ricorso (vizio di motivazione). Tuttavia, poiché il ricorrente ha rinunciato al gravame dopo la revoca della misura, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare il merito della presunta violazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione rende il ricorso inammissibile: la Corte non entra nel merito delle censure presentate.
  • Se la misura oggetto dell'impugnazione viene revocata dopo la proposizione del ricorso, la rinuncia motivata dalla sopravvenuta revoca può giustificare l'inammissibilità per perdita d'interesse e l'esclusione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
  • La dichiarazione di rinuncia non impedisce che il giudice condanni il rinunciante al pagamento delle spese processuali; la rinuncia elimina l'interesse sostanziale ma non automaticamente gli oneri processuali.
  • In situazioni simili è opportuno formalizzare la rinuncia motivandola (es. revoca della misura) per ottenere il riconoscimento della perdita d'interesse e per cercare di evitare sanzioni aggiuntive come il versamento alla Cassa delle ammende.
  • Se si intende contestare ancora questioni sostanziali, valutare i tempi: la revoca successiva alla proposizione del ricorso può rendere inutile l'impugnazione; valutare se attendere l'esito del giudice che può revocare o modificare la misura prima di proporre gravami ulteriori.

Testo integrale

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