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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15064/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso formulava due motivi: 1) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., censura di errata applicazione dell'art. 644 c.p. e omessa/insufficiente motivazione in relazione alla qualificazione dell'usura, con contestazione dei tassi soglia per il quarto trimestre degli anni 2012-2014 (sostenendo che non sarebbero stati superati) e richiesta implicita di perizia o verifica tecnica in presenza di dati forniti dalla difesa; critica alla valutazione dell'ipotesi di "usura in concreto"; 2) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., doglianza per omessa motivazione e errata applicazione delle regole sul grado di certezza richiesto (art. 533 e art. 530, comma 2, c.p.p.), con richiesta di assoluzione per ragionevole dubbio e per insufficienza della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione, con sentenza del 29 gennaio 2026, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non consentiti in quanto ripetono le censure già svolte in appello senza confrontarsi con le risposte della Corte d'appello e chiedono una rivalutazione del compendio probatorio vietata in sede di legittimità. La Cassazione ha richiamato il principio dei "doppi conformi" (integrazione tra motivazioni di primo e secondo grado) e ha ritenuto logica ed esaustiva la motivazione della Corte d'appello, che ha condiviso e richiamato la perizia e gli elementi di prova (dichiarazioni della persona offesa, assegni rinvenuti in possesso dell'imputato, matrici di assegni, contenuto di conversazioni intercettate). La Corte ha affermato che l'usura è emersa da tali risultanze: i tassi praticati sono risultati superiori al tasso soglia per il quarto trimestre degli anni indicati e prossimi al tasso soglia nel terzo trimestre 2012 (17,37% praticato vs tasso soglia 17,48%), e — soprattutto — gli interessi e i vantaggi pattuiti sono stati ritenuti sproporzionati rispetto alla prestazione (es. prestito iniziale di 80.000 euro divenuto 95.000 euro l'anno successivo, con ulteriori proroghe e versamenti aggiuntivi di €14.900 e €17.500), alla luce della situazione di difficoltà economica della vittima (incapacità di accesso al credito, costi di ristrutturazione del ristorante, difficoltà a far fronte a spese ordinarie e straordinarie). Quanto alla dedotta violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio", la Corte ha ricordato che la Cassazione può intervenire solo in presenza di illogicità manifesta della motivazione, non per una nuova valutazione delle prove; le doglianze dell'appellante non hanno dimostrato tale vizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, [...], quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria

    La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui l'usura sussiste non solo quando il tasso supera il tasso soglia legale, ma anche quando, pur essendo l'interesse inferiore al limite, gli interessi o altri vantaggi risultano sproporzionati rispetto alla prestazione e la vittima è in condizioni di difficoltà economica; in tale ipotesi la materialità del reato si realizza comunque.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Tali disposizioni limitano il sindacato della Cassazione alle censure di diritto e agli errori di motivazione appartenenti alle categorie tassativamente indicate; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero essenzialmente una richiesta di rivalutazione probatoria e dunque generiche/inammissibili.

  • art. 533 c.p.p.

    Norma sul principio di non colpevolezza e sul grado di certezza richiesto per la condanna; la Cassazione interviene sulla presunta violazione di questo principio solo se la sentenza presenta illogicità manifesta nella motivazione.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Riferita alla disciplina sull'accertamento della prova e all'assoluzione per insufficienza di prove; la Corte ha ribadito che la doglianza, per essere utile in cassazione, deve evidenziare un vizio di motivazione rientrante nelle categorie di legge, non una diversa valutazione del merito.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione delle prove: le doglianze che chiedono una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili salvo che emergano errori giuridici o manifesti vizi logici nella motivazione.
  • Le motivazioni di primo e secondo grado possono integrarsi ("doppi conformi"): quando appello e primo grado sono coerenti, vanno lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale.
  • L'usura si può configurare anche se il tasso applicato non supera formalmente il tasso soglia, quando gli interessi o altri vantaggi sono sproporzionati rispetto alla prestazione e la vittima sia in condizioni di difficoltà economica (art. 644 c.p., terzo comma, secondo periodo).
  • La mancata produzione o richiesta di una perizia non impone automaticamente l'annullamento della condanna se il giudice del merito ha valutato altre risultanze probatorie pertinenti e la motivazione risulta logica ed esaustiva.
  • Per contrastare efficacemente una condanna per usura in sede di legittimità occorre dimostrare errori di diritto o vizi motivazionali manifesti (illogicità, contraddittorietà, omissioni rilevanti) e non una mera divergenza interpretativa dei fatti.

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