Cassazione Civile, Sentenza n. 10205/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per dodici contratti preliminari di compravendita (sei relativi a porzioni di fabbricato e sei relativi a terreni edificabili). In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda per simulazione assoluta di alcuni preliminari; la Corte d'Appello ha riformato la decisione di primo grado ma ha comunque respinto le richieste di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., ritenendo che: (i) i terreni non erano identificabili con precisione in quanto facevano parte di una più ampia consistenza che la promittente venditrice avrebbe dovuto acquistare da terzi e mancava prova dell'avvenuto acquisto e del frazionamento; (ii) le porzioni di fabbricato non erano accompagnate dalla dichiarazione di conformità catastale (art. 29-bis della L. n. 52/1985), condizione dell'azione di adempimento in forma specifica. Il ricorrente principale ha proposto ricorso per cassazione, che è stato rigettato; la società resistente ha proposto ricorso incidentale, dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Lastrucci e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di P.K.E. S.r.l. Motivazione centrale: per ottenere la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. il contratto preliminare deve contenere in sé tutti gli elementi identificativi dell'immobile (confini, dati catastali ecc.); non è ammissibile che il giudice, nell'ambito di una pronuncia ex art. 2932, integri l'identificazione attingendo a documentazione esterna al preliminare. Quanto ai fabbricati, è condizione dell'azione la presenza della dichiarazione di conformità catastale ai sensi dell'art. 29-bis della L. n. 52/1985; la sua mancanza impedisce l'accoglimento della domanda. Per effetto del rigetto del ricorso principale la società resistente non ha interesse ad ottenere l'esame delle questioni incidentali sulla simulazione e sul divieto del patto commissorio, rendendo inammissibile il ricorso incidentale. Il ricorrente principale è condannato alle spese di cassazione (liquidate in € 11.200 oltre accessori) e si dà atto della possibile integrazione del contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2932
La sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è ammissibile solo se il contratto preliminare contiene tutti gli elementi identificativi dell'immobile; il giudice non può integrare l'oggetto attingendo a documentazione estranea al preliminare.
Legge n. 52/1985, art. 29 (comma 1-bis) - dichiarazione di conformità catastale
La dichiarazione di conformità catastale costituisce una condizione dell'azione di adempimento in forma specifica per trasferimenti di immobili esistenti; l'assenza di tale dichiarazione impedisce l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.
Codice civile, art. 2697
Riguarda l'onere della prova: la decisione di merito sulla valutazione probatoria è riservata al giudice e sindacabile in cassazione solo per vizi di logicità o violazione di legge.
Codice di procedura civile, art. 132
Citato in relazione ai poteri istruttori e alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria del giudice d'appello.
Codice di procedura civile, art. 360 (primo comma, nn. 3 e 5)
Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e omessa o insufficiente motivazione); la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente infondate o impossibili perché attengono alla valutazione del merito.
Codice civile, artt. 1414 e 1417
Richiamati nel ricorso incidentale in tema di simulazione e nullità/annullabilità; la Corte non ha ritenuto utile l'esame perché il rigetto principale rendeva priva di interesse l'impugnazione incidentale.
Codice civile, art. 2744
Riferito nel ricorso incidentale rispetto a eventuali azioni verso soci o terzi; non è stato esaminato per difetto di interesse incidentale.
Codice di procedura civile, artt. 246 e 345
Richiamati in relazione alla prova testimoniale e alla valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha confermato la riserva al giudice di merito nella valutazione dei mezzi di prova.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato se ricorrono determinati presupposti processuali; la Corte ha dato atto della possibile applicazione della disposizione.
Massime di principio
- Per ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. il contratto preliminare deve contenere l'esatta identificazione dell'immobile (confini, dati catastali, planimetria coerente); non è sufficiente affidarsi a documenti esterni al preliminare.
- Quando l'oggetto del preliminare è una porzione di un bene risultante da frazionamento futuro o dipendente dall'acquisto di una più ampia consistenza, è necessario provare che il venditore abbia effettivamente acquisito la titolarità e che il frazionamento sia eseguito o che il preliminare contenga elementi utili e certi di identificazione.
- Per i fabbricati già esistenti la dichiarazione di conformità catastale (art. 29-bis L. n. 52/1985) è condizione dell'azione di esecuzione in forma specifica: la sua assenza può impedire l'accoglimento della domanda di sentenza costitutiva.
- Le valutazioni di fatto e di prova operate dal giudice di merito sono difficilmente rimproverabili in cassazione, salvo vizio di motivazione o palese illogicità; il ricorso per cassazione non è strumento per rivedere il convincimento del giudice di merito.
- Se il rigetto della domanda principale rende priva di utilità la decisione sulle questioni incidentali, queste ultime possono risultare inammissibili per difetto di interesse: verificare sempre l'utilità concreta dell'impugnazione accessoria.
- Per minimizzare il rischio di rifiuto dell'esecuzione specifica, nelle fasi contrattuali preliminari inserire dati catastali completi, dichiarazioni di conformità e clausole che attestino l'avvenuto acquisto o il frazionamento già operativo, nonché conservare documentazione probatoria dell'acquisto di porzioni facenti parte di una più ampia consistenza.
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